Cassazione Civile, Ordinanza n. 22201/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per Ires e Iva, con addebito complessivo comprensivo di sanzioni, interessi e aggi di riscossione, conseguente alla decadenza da una rateazione per asserito mancato pagamento nei termini di alcune rate. La società sosteneva di avere regolarmente versato almeno la rata contestata e produceva documentazione a sostegno. In primo grado il giudizio era stato instaurato contro il solo agente della riscossione; successivamente, su iniziativa di quest’ultimo e previa autorizzazione del giudice tributario, era intervenuto anche l’ente impositore. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo provata l’omessa corresponsione delle rate scadute. In appello la società aveva notificato il gravame solo all’agente della riscossione, e la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello perché non proposto anche contro l’ente impositore, ritenuto parte del giudizio di primo grado e litisconsorte necessario nel secondo grado. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 331 e 332 c.p.c., sostenendo che, in presenza di causa scindibile, la mancata notifica dell’appello a una parte di primo grado non comporta inammissibilità ma, al più, l’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; ha inoltre contestato che il giudice potesse ritenere operante l’art. 332 c.p.c. nel senso ostativo affermato dalla CTR.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello, affermando che, nel processo tributario, quando ricorre un litisconsorzio processuale che rende inscindibili le cause, la mancata impugnazione nei confronti di tutte le parti non determina inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., a pena di nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza che lo conclude. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, che dovrà ordinare l’integrazione del contraddittorio e riesaminare la causa, provvedendo anche sulle spese, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
"il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado"
La norma impone la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti del primo grado, ma la sua violazione non comporta automaticamente l'inammissibilità quando ricorrono ipotesi di inscindibilità processuale; occorre applicare la disciplina dell'integrazione del contraddittorio.
In presenza di cause inscindibili o di litisconsorzio processuale, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa; la mancata integrazione determina nullità del giudizio di appello e della sentenza.
"se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa"
La disciplina delle cause scindibili non esclude, di per sé, il regime dell'art. 331 c.p.c. quando la controversia presenti un litisconsorzio processuale; non è corretto usare l'art. 332 per dichiarare inammissibile l'appello nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento derivanti dalla violazione delle regole sul contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata notifica dell’appello a tutte le parti che hanno partecipato al primo grado non determina automaticamente l’inammissibilità del gravame: se la controversia è soggetta a litisconsorzio processuale o comunque a inscindibilità, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
- Quando una parte sia stata ritualmente o comunque effettivamente presente nel giudizio di primo grado, la sua omissione nel giudizio di appello non consente di considerarla estranea alla lite ai fini dell’impugnazione; la sua mancata evocazione comporta un vizio del procedimento di secondo grado, non una preclusione definitiva dell’impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità dell’appello è misura impropria ove il difetto riguardi la mancata evocazione di una parte necessaria al contraddittorio: in tale evenienza la conseguenza processuale corretta è l’ordine di integrazione, la cui omissione rende nulla la sentenza d’appello.
- Ai fini della verifica dell’integrità del contraddittorio in appello, rileva la struttura sostanziale e processuale della lite; se l’impugnazione investe un atto consequenziale che presuppone una questione comune già trattata in primo grado, la causa può presentare inscindibilità processuale, con applicazione dell’art. 331 c.p.c.
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