Cassazione Penale, Sentenza n. 45669/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il riesame avverso il decreto del GIP di Patti che dispose il sequestro preventivo di somme e rapporti finanziari fino a concorrenza di €402.849,43 come profitto del reato di truffa aggravata (art. 640-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e carenza dei gravi indizi, lamentando che le produzioni difensive non erano state valutate e che le presunte discrepanze sulle superfici erano minime/tollerabili; (ii) errata applicazione dell'art. 60 del Reg. CE n. 1122/2009, sostenendo di possedere i requisiti soggettivi e le superfici ammissibili e che, al più, eventuali errori avrebbero dovuto comportare solo una riduzione del contributo ai sensi degli artt. 57-58 del Regolamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che il riesame avesse correttamente valutato gli esiti investigativi (contratti palesemente falsi, firme riferite a soggetti deceduti, dichiarazioni di terzi che negavano titoli di disponibilità) e che la falsificazione rendeva illecito l'intero contributo ottenuto, secondo l'orientamento della Corte: l'azione decettiva "inquina" l'intera procedura impedendo di individuare frazioni lecite del contributo. Ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Fa riferimento alla fattispecie di truffa aggravata per indebita percezione di contributi comunitari; la Corte ricondusse al profitto penale l'intero contributo ritenuto il prodotto della condotta fraudolenta.
artt. 273, 292, comma 2-ter e 358 cod. proc. pen.
Norme processuali ricitate dalla difesa per censurare la motivazione e il procedimento; la Corte osserva i limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari e i requisiti della motivazione impugnabile.
Reg. (CE) n. 1122/2009, art. 60
Norma comunitaria che prevede la perdita dell'intero contributo in caso di dichiarazioni intenzionalmente non veritiere; la Corte riconosce che la normativa europea disciplina effetti amministrativi ma ne trae conferma interpretativa per affermare che le allegazioni intenzionali rendono illecito l'intero contributo.
Reg. (CE) n. 1122/2009, artt. 57 e 58
Prevedono rimedi amministrativi (ridimensionamento delle erogazioni) in caso di inesattezze colpose o variazioni minori; la Corte distingue queste ipotesi da quelle di falsità intenzionale che, invece, portano alla perdita totale del contributo.
art. 23 DL 137/1990
Norma sulla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; citata in relazione alla trasmissione della requisitoria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende, qui applicata per la condanna pecuniaria di €3.000.
Massime di principio
- Se le indagini documentano l'uso di contratti falsi o dichiarazioni intenzionalmente non veritiere finalizzate a ottenere contributi comunitari, la condotta può 'inquinare' l'intera procedura e rendere illecito l'intero contributo, che può essere qualificato come profitto del reato ai fini del sequestro preventivo ex art. 640-bis c.p.
- In Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo la valutazione di merito sui fatti è ampiamente limitata: sono ammesse censure per violazione di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile o privo dei minimi requisiti logici.
- La normativa europea (art. 57-60 Reg. 1122/2009) disciplina effetti amministrativi diversi tra inesattezze colpose (ridimensionamento) e falsità intenzionali (perdita dell'intero contributo); benché non penale, tale distinzione è utilizzata in sede penale per delineare la rilevanza e l'entità del profitto illecito.
- Per resistere efficacemente a misure cautelari reali in casi di contributi agricoli, la difesa deve confutare concretamente le risultanze investigative (esistenza di firme false, contratto riferito a soggetto deceduto, negazioni formali dei titolari) e non limitarsi a richiamare la tolleranza percentuale o la 'storica' conduzione dei fondi.
- Quando la falsificazione riguarda l'unicità del contratto o la procedura nel suo complesso, non è agevole per la difesa ottenere la separazione tra frazioni lecite e illecite del contributo percepito, rendendo plausibile per il giudice la confisca dell'intero importo.
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