Cassazione Penale, Sentenza n. 41877/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Le doglianze principali erano: (a) errata applicazione degli artt. 416 c.p. e correlati per il reato associativo, con contestata forzatura dell'interpretazione delle intercettazioni e carenza di elementi circa la struttura associativa e il ruolo apicale attribuito a Letizia; (b) mancanza di prova di collegamento tra il canale online e quello fisico (videopoker/slot), e di contatti tra i soggetti che gestivano i due comparti; (c) carenza di motivazione circa il ruolo e i legami di figure indicate quali trait-d'union (es. Bruno Salzillo) e di altri (es. Vittorio Alfiero); (d) per Di Bona, insufficiente motivazione sui capi relativi a intestazioni fittizie (art. 512-bis), in presenza del fatto che sarebbe risultato intestatario di un solo esercizio; (e) illegittima attribuzione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. senza indicare quale organizzazione mafiosa fosse agevolata e senza verificare la consapevolezza soggettiva richiesta; (f) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e mancata graduazione della misura, con richiesta di valutazione separata delle posizioni e considerazione delle misure alternative (es. domiciliari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha richiamato il principio per cui, nel giudizio cautelare di legittimità, non è consentito rieffettuare una rivalutazione di merito delle risultanze investigative né sostituire le interpretazioni del giudice di merito, salvo vizi motivazionali specifici. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame che aveva delineato il ruolo strutturato di Letizia nella raccolta delle scommesse clandestine e l'attività organizzata ricostruita anche mediante intercettazioni, riscontri video, analisi patrimoniali, dichiarazioni di collaboratore e controlli incrociati. Anche il ruolo di Di Bona nella acquisizione di esercizi commerciali per installare apparecchi illegali è stato ritenuto adeguatamente motivato. La circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. è stata confermata in quanto il Tribunale ha fatto emergere il collegamento con esponenti del clan Schiavone-Russo e l'assenza di margini di manovra dell'attività illecita senza l'agevolazione del gruppo mafioso. Le esigenze cautelari sono state ritenute provate alla luce dei legami territoriali, dei precedenti e dei rapporti con l'ambiente criminale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il Tribunale e la Corte hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi della fattispecie associativa, basandosi su intercettazioni, riscontri, dichiarazioni di collaboratore e analisi patrimoniali che dimostrano organizzazione, ruoli e continuità nell'attività di raccolta scommesse clandestine
L'aggravante è stata ritenuta applicabile perché l'attività illecita è stata ricostruita come funzionale e agevolatrice di un gruppo mafioso (clan Schiavone-Russo); la Corte ha accettato la valutazione del giudice di merito circa il nesso tra attività e agevolazione mafiosa
Le contestazioni relative a intestazioni fittizie sono state ritenute adeguatamente documentate dal Tribunale attraverso intercettazioni, controlli amministrativi e banche dati, anche con riferimento alle acquisizioni di esercizi a fini del gioco illegale
artt. 110, 4, commi 1 e 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401
I reati collegati alla normativa sulle scommesse clandestine sono stati ricostruiti come parte dell'attività associativa e della gestione di canali sia online sia fisici
I ricorsi in cassazione sono stati proposti ex art. 309 c.p.p.; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato cautelare in Cassazione, che non consente la riconsiderazione di merito delle risultanze
Richiamato tra le norme indicate nella impugnazione; la Corte non ha ritenuto sussistenti i vizi contestati con riferimento a questo e ad altri profili procedurali
Richiamato nella doglianza; la Corte non ha riscontrato violazioni tali da annullare la misura cautelare
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; la Corte ha confermato che le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate alla luce dei legami con il territorio, dei precedenti e dei rapporti con ambienti criminali
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare di legittimità (Cassazione) non è consentito rinnovare la valutazione di merito delle prove o sostituire l'interpretazione del giudice di merito: la censura deve colpire specifici vizi motivazionali, omissioni logiche o giuridiche
- Le intercettazioni, se integrate da riscontri (videoriprese, analisi patrimoniali, dichiarazioni di collaboratori, controlli incrociati), possono costituire un quadro indiziario congruo per la custodia cautelare in reati associativi e di raccolta illecita di scommesse
- Per contestare l'applicazione di aggravanti soggettive (es. art. 416-bis.1 c.p.) serve dimostrare l'assenza di nessi probatori che colleghino l'attività dell'indagato all'agevolazione dell'organizzazione mafiosa o la mancanza di consapevolezza del fine agevolatore
- Le censure basate su una diversa lettura delle conversazioni intercettate o su una valutazione alternativa dei fatti sono, di norma, inammissibili in sede cautelare se non corredate da elementi che evidenzino errori logici o carenze motivazionali del provvedimento impugnato
- Per ottenere una misura cautelare meno afflittiva (es. domiciliari) occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) o la sproporzione della misura, non una generica richiesta di 'graduazione'
- Nelle contestazioni relative a intestazioni fittizie e impiego di esercizi commerciali per attività illecite è efficace l'incrocio di captazioni, controlli amministrativi e analisi patrimoniali per dimostrare la finalità fraudolenta e la consistenza dell'organizzazione
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