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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41877/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Le doglianze principali erano: (a) errata applicazione degli artt. 416 c.p. e correlati per il reato associativo, con contestata forzatura dell'interpretazione delle intercettazioni e carenza di elementi circa la struttura associativa e il ruolo apicale attribuito a Letizia; (b) mancanza di prova di collegamento tra il canale online e quello fisico (videopoker/slot), e di contatti tra i soggetti che gestivano i due comparti; (c) carenza di motivazione circa il ruolo e i legami di figure indicate quali trait-d'union (es. Bruno Salzillo) e di altri (es. Vittorio Alfiero); (d) per Di Bona, insufficiente motivazione sui capi relativi a intestazioni fittizie (art. 512-bis), in presenza del fatto che sarebbe risultato intestatario di un solo esercizio; (e) illegittima attribuzione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. senza indicare quale organizzazione mafiosa fosse agevolata e senza verificare la consapevolezza soggettiva richiesta; (f) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e mancata graduazione della misura, con richiesta di valutazione separata delle posizioni e considerazione delle misure alternative (es. domiciliari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha richiamato il principio per cui, nel giudizio cautelare di legittimità, non è consentito rieffettuare una rivalutazione di merito delle risultanze investigative né sostituire le interpretazioni del giudice di merito, salvo vizi motivazionali specifici. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame che aveva delineato il ruolo strutturato di Letizia nella raccolta delle scommesse clandestine e l'attività organizzata ricostruita anche mediante intercettazioni, riscontri video, analisi patrimoniali, dichiarazioni di collaboratore e controlli incrociati. Anche il ruolo di Di Bona nella acquisizione di esercizi commerciali per installare apparecchi illegali è stato ritenuto adeguatamente motivato. La circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. è stata confermata in quanto il Tribunale ha fatto emergere il collegamento con esponenti del clan Schiavone-Russo e l'assenza di margini di manovra dell'attività illecita senza l'agevolazione del gruppo mafioso. Le esigenze cautelari sono state ritenute provate alla luce dei legami territoriali, dei precedenti e dei rapporti con l'ambiente criminale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Il Tribunale e la Corte hanno ritenuto sussistenti i gravi indizi della fattispecie associativa, basandosi su intercettazioni, riscontri, dichiarazioni di collaboratore e analisi patrimoniali che dimostrano organizzazione, ruoli e continuità nell'attività di raccolta scommesse clandestine

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante è stata ritenuta applicabile perché l'attività illecita è stata ricostruita come funzionale e agevolatrice di un gruppo mafioso (clan Schiavone-Russo); la Corte ha accettato la valutazione del giudice di merito circa il nesso tra attività e agevolazione mafiosa

  • art. 512-bis cod. pen.

    Le contestazioni relative a intestazioni fittizie sono state ritenute adeguatamente documentate dal Tribunale attraverso intercettazioni, controlli amministrativi e banche dati, anche con riferimento alle acquisizioni di esercizi a fini del gioco illegale

  • artt. 110, 4, commi 1 e 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401

    I reati collegati alla normativa sulle scommesse clandestine sono stati ricostruiti come parte dell'attività associativa e della gestione di canali sia online sia fisici

  • art. 309 cod. proc. pen.

    I ricorsi in cassazione sono stati proposti ex art. 309 c.p.p.; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato cautelare in Cassazione, che non consente la riconsiderazione di merito delle risultanze

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme indicate nella impugnazione; la Corte non ha ritenuto sussistenti i vizi contestati con riferimento a questo e ad altri profili procedurali

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza; la Corte non ha riscontrato violazioni tali da annullare la misura cautelare

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Il Tribunale aveva richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; la Corte ha confermato che le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate alla luce dei legami con il territorio, dei precedenti e dei rapporti con ambienti criminali

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare di legittimità (Cassazione) non è consentito rinnovare la valutazione di merito delle prove o sostituire l'interpretazione del giudice di merito: la censura deve colpire specifici vizi motivazionali, omissioni logiche o giuridiche
  • Le intercettazioni, se integrate da riscontri (videoriprese, analisi patrimoniali, dichiarazioni di collaboratori, controlli incrociati), possono costituire un quadro indiziario congruo per la custodia cautelare in reati associativi e di raccolta illecita di scommesse
  • Per contestare l'applicazione di aggravanti soggettive (es. art. 416-bis.1 c.p.) serve dimostrare l'assenza di nessi probatori che colleghino l'attività dell'indagato all'agevolazione dell'organizzazione mafiosa o la mancanza di consapevolezza del fine agevolatore
  • Le censure basate su una diversa lettura delle conversazioni intercettate o su una valutazione alternativa dei fatti sono, di norma, inammissibili in sede cautelare se non corredate da elementi che evidenzino errori logici o carenze motivazionali del provvedimento impugnato
  • Per ottenere una misura cautelare meno afflittiva (es. domiciliari) occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) o la sproporzione della misura, non una generica richiesta di 'graduazione'
  • Nelle contestazioni relative a intestazioni fittizie e impiego di esercizi commerciali per attività illecite è efficace l'incrocio di captazioni, controlli amministrativi e analisi patrimoniali per dimostrare la finalità fraudolenta e la consistenza dell'organizzazione

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