Cassazione Penale, Sentenza n. 36031/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato, sottoposto a indagini per il delitto di ricettazione continuata, aveva impugnato davanti al Tribunale del riesame il decreto del GIP del Tribunale di Palmi che aveva disposto il sequestro preventivo della merce ritenuta di provenienza furtiva e dell’intero locale adibito a deposito, composto da una struttura prefabbricata e da un piazzale, di proprietà di un terzo e concesso all’indagato in comodato. L’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 10 giugno 2026 aveva rigettato la richiesta di riesame. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 321, comma 1, c.p.p. e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, lamentando che non fossero state considerate misure meno invasive o la limitazione del sequestro ai soli beni già identificati come illeciti; ha inoltre dedotto l’incidenza della misura sull’attività commerciale che intendeva avviare mediante SCIA. Con il secondo motivo ha contestato il fumus del reato per carenza del dolo, anche eventuale: i ricambi sarebbero stati acquistati in stock tramite piattaforma telematica, secondo prassi di settore, e le fatture sarebbero state sommariamente descrittive per tale modalità di acquisto; ha prospettato, in alternativa, la qualificazione come incauto acquisto. Con il terzo motivo ha sostenuto che i beni di presunta provenienza illecita costituivano una quota minoritaria del materiale presente: sei bancali su venti, a fronte di una giacenza complessiva dichiarata nel registro dei beni usati per euro 196.993,18, e che il vincolo non avrebbe dovuto estendersi all’intero compendio. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze riproponevano questioni di merito senza individuare una violazione di legge o una motivazione radicalmente mancante o apparente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Ha premesso che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, c.p.p., il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge, comprendente i soli vizi motivazionali radicali che rendano l’argomentazione del tutto assente o meramente apparente. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo esplicito e coerente sia sul fumus sia sul periculum. Sul fumus, erano stati valorizzati i ricambi riconducibili ad almeno dieci veicoli rubati o rapinati, la genericità e il numero ridotto delle fatture rispetto ai beni rinvenuti, l’assenza del registro dei beni usati richiamato dalla consulenza difensiva e gli accertamenti ancora in corso su altri componenti. Tali elementi potevano sostenere, nella fase cautelare reale, la plausibilità della ricettazione almeno sotto il profilo del dolo eventuale; la contestazione della valutazione probatoria e la richiesta di diversa qualificazione come incauto acquisto non dimostravano un vizio deducibile in cassazione. Sul periculum e sulla proporzionalità, il Tribunale aveva spiegato che l’intera struttura e il piazzale costituivano il contesto logistico e funzionale dell’attività di raccolta, custodia, movimentazione e possibile vendita dei ricambi, e che la loro disponibilità avrebbe consentito la prosecuzione dell’attività, la dispersione dei componenti ancora da verificare e l’accumulo di altri beni illeciti. In assenza di elementi che mostrassero un uso lecito dell’area separabile da quello contestato, era stata ritenuta necessaria e proporzionata la misura sull’intero compendio, non essendo sufficiente limitarla ai soli beni già identificati. La prospettata presentazione della SCIA è stata ritenuta estranea alla valutazione cautelare. La responsabilità penale non è stata decisa nel merito, trattandosi di un ricorso relativo a una misura cautelare reale.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
Il ricorso per cassazione contro un’ordinanza di sequestro è circoscritto alla violazione di legge; il sindacato sulla motivazione è ammesso soltanto se questa manca del tutto o è così radicalmente carente da non soddisfare i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il principio di proporzionalità, mutuato dalla disciplina delle cautele personali e funzionale alla tutela dei diritti inviolabili della persona, impone al giudice della cautela uno specifico onere motivazionale in ordine all’impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o l’estensione del vincolo in modo da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura
Il giudice deve motivare sulla necessità della misura reale e sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo con misure meno invasive o con un vincolo di minore estensione, così da contenere l’incidenza sui diritti del destinatario.
il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta o, comunque, si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio, mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene
La ricettazione si distingue dall’incauto acquisto perché richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa oppure la rappresentazione della sua concreta possibilità accompagnata dall’accettazione del rischio; l’incauto acquisto ricorre invece in presenza di mera negligenza nella verifica della provenienza.
il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta o, comunque, si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio, mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene
L’acquisto di cose di sospetta provenienza è configurabile, rispetto alla ricettazione, quando la condotta è colposa e consiste nella mera mancanza di diligenza nel verificarne l’origine, senza la consapevolezza o l’accettazione del rischio della provenienza delittuosa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza di sequestro preventivo, la violazione di legge non comprende la mera contestazione della valutazione dei fatti o della sufficienza della motivazione: il vizio motivazionale rileva solo se l’argomentazione è del tutto assente o meramente apparente, perché priva dei requisiti minimi di comprensibilità e coerenza.
- Ai fini del sequestro preventivo è sufficiente il fumus commissi delicti, inteso come astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie di reato sostenuta da concreti elementi, anche indiziari; non occorre valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure cautelari personali.
- La conoscenza della provenienza illecita richiesta per la ricettazione può essere desunta anche da elementi indiretti, compresa l’omessa o inattendibile spiegazione dell’origine dei beni, valutata insieme agli altri dati del caso. La mera mancata diligenza nella verifica della provenienza, senza consapevolezza o accettazione del rischio, integra invece il diverso profilo dell’incauto acquisto.
- Nel sequestro preventivo di beni strumentali, il principio di proporzionalità richiede di verificare e motivare se il pericolo possa essere neutralizzato con misure meno invasive o circoscrivendo il vincolo. Il sequestro dell’intero luogo operativo può risultare proporzionato quando il bene costituisce un contesto funzionale unitario per la condotta e la sua disponibilità permetterebbe la prosecuzione o la reiterazione dell’attività illecita, senza che risultino concretamente separabili usi leciti.
- Nel procedimento cautelare reale, la deduzione di un futuro progetto commerciale o della possibile presentazione di un titolo amministrativo non supera, di per sé, la motivazione sulla strumentalità del bene al reato e sul pericolo derivante dalla sua restituzione.
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