Sentenza n. 4271/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 438/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di pignoramento presso terzi e intimazione di pagamento relativi a un prelievo supplementare sul latte, nonché la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro il pignoramento presso terzi e l'intimazione di pagamento di euro 23.306,00, riferiti a prelievi supplementari sulle consegne di latte per le campagne 1996/1997 e 2003/2004. In primo grado e in appello ha dedotto la prescrizione del credito, sostenendo di non avere ricevuto le comunicazioni di imputazione del prelievo e la cartella di pagamento; la prescrizione quinquennale degli interessi ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.; il contrasto della pretesa con la normativa dell'Unione europea e con precedenti della Corte di giustizia e del Consiglio di Stato. In appello ha inoltre contestato la rilevanza della mancata impugnazione della cartella, sostenendo che, trattandosi di riscossione a mezzo ruolo relativa a rapporti di diritto privato, il debitore avrebbe potuto opporsi all'esecuzione e agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 e degli artt. 615 e 617 c.p.c.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha distinto il regime prescrizionale del capitale da quello degli interessi: il prelievo supplementare sul latte è una misura patrimoniale non periodica, sicché il capitale è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale. Non è applicabile al capitale il termine quinquennale dell'art. 2948 c.c., né il termine breve previsto dall'art. 3, comma 1, del regolamento CE n. 2988/1995, poiché tale disposizione riguarda le irregolarità idonee a pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione e non i prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte. Nel caso concreto è stata ritenuta provata la notifica della cartella di pagamento il 12 dicembre 2018, mediante avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario e privo di apparenti vizi. Tra tale notifica e il sollecito di pagamento del 2021 non erano trascorsi né dieci anni né cinque anni, sicché non si era verificata la prescrizione. Il Collegio ha inoltre rilevato che erano state provate la pendenza e gli esiti favorevoli all'Agenzia di precedenti giudizi relativi al prelievo 1996/1997, la notifica al primo acquirente della comunicazione di imputazione del prelievo per la campagna 2003/2004, non impugnata, e notifiche di intimazioni AGEA nel 2008 e nel 2013. Quanto alle censure sul merito della pretesa e sul contrasto con il diritto dell'Unione, il giudice ha affermato che esse non potevano essere dedotte contro il sollecito esecutivo, poiché gli atti impositivi presupposti e la cartella erano ormai definitivi e inoppugnabili. Gli atti successivi possono essere contestati soltanto per vizi propri; i vizi di annullabilità, incluso l'asserito contrasto con il diritto UE, non possono essere riproposti contro gli atti a valle. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
prescrizione quinquennale
Il termine quinquennale riguarda gli interessi, ma non il capitale dovuto a titolo di prelievo supplementare sul latte, che non costituisce una prestazione periodica.
art. 3, comma 1, regolamento CE n. 2988/1995
termine prescrizionale breve
Il termine breve si applica alle irregolarità idonee a pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione europea e non ai prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte.
È stato invocato dall'appellante per sostenere la possibilità di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nella riscossione a mezzo ruolo relativa a rapporti di diritto privato; il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto non esaminabili, contro l'atto esecutivo, le contestazioni rivolte al merito di pretese ormai consolidate.
Richiamato dall'appellante quale strumento di opposizione all'esecuzione, senza incidere sulla preclusione delle contestazioni relative ad atti impositivi definitivi.
Richiamato dall'appellante quale strumento di opposizione agli atti esecutivi, senza consentire la reiterazione di censure concernenti il merito di atti presupposti ormai definitivi.
Massime di principio
- Il prelievo supplementare sul latte costituisce una misura patrimoniale non periodica; il credito relativo al capitale è pertanto soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche dall'art. 2948 c.c.
- Il termine prescrizionale breve previsto dall'art. 3, comma 1, del regolamento CE n. 2988/1995 riguarda le irregolarità che arrecano pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione europea e non si applica ai crediti statali derivanti dai prelievi supplementari connessi al superamento delle quote latte.
- Gli interessi dovuti sul prelievo supplementare sono soggetti alla prescrizione quinquennale; la prescrizione deve essere verificata considerando gli atti interruttivi ritualmente notificati e il tempo decorso tra la notifica della cartella e i successivi atti di riscossione.
- Quando gli atti impositivi presupposti e la cartella di pagamento sono divenuti definitivi, le contestazioni relative al merito della pretesa o a vizi di annullabilità, incluso l'asserito contrasto con il diritto dell'Unione europea, non possono essere riproposte impugnando gli atti successivi della riscossione, che sono contestabili soltanto per vizi propri.
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