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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17254/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (soccombente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado da un promissario acquirente nei confronti dei promissari alienanti di un compendio immobiliare, inizialmente formulata come richiesta di sentenza ex art. 2932 c.c. e poi trasformata in domanda di risarcimento del danno per euro 70.000,00, deducendo l'inadempimento dei promittenti venditori. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la Corte territoriale ha accolto parzialmente l'impugnazione dell'attore, riconoscendo un risarcimento di euro 20.000,00 e ponendo le spese di lite per 2/3 a carico degli appellati, liquidando per il primo grado euro 8.900,00. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c. e lamentando che la liquidazione delle spese di primo grado fosse stata commisurata all'originario valore di causa (euro 70.000,00) anziché al valore risultante dalla decisione d'appello (euro 20.000,00), con conseguente errata individuazione dello scaglione tariffario applicabile e quantificazione eccessiva dei compensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi identici proposti contro la stessa sentenza. Ha ritenuto infondato ogni profilo preliminare ostativo e ha accolto il motivo unico, affermando che, in caso di riforma della decisione di primo grado, il giudice d'appello che provvede anche sulle spese del precedente grado deve liquidarle avendo riguardo al decisum e alla disciplina vigente al momento della sentenza d'appello. Poiché la domanda è stata accolta solo parzialmente per euro 20.000,00, la liquidazione doveva essere parametrata a tale importo e non alla somma originariamente richiesta. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese di primo grado dovute nella misura di euro 5.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori, e ha posto a carico del resistente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza

  • art. 331 c.p.c.

    non richiede integrazione del contraddittorio quando la causa è scindibile e per la parte non evocata si è formato giudicato

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato per affermare che, decorso il termine, si forma il giudicato nei confronti della coobbligata solidale non evocata

  • art. 83, comma terzo, c.p.c.

    la procura alle liti digitalizzata e allegata telematicamente al ricorso nativo digitale vale come procura speciale apposta in calce al ricorso

  • art. 91 c.p.c.

    le spese devono essere liquidate secondo il valore corretto della controversia e secondo i parametri applicabili

  • art. 336 c.p.c.

    in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice dell'impugnazione provvede anche alla liquidazione delle spese del grado precedente

  • art. 384 c.p.c.

    consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come originario petitum della domanda, poi modificata in domanda risarcitoria

  • d.m. n. 55 del 2014

    costituisce la disciplina tariffaria applicabile alla liquidazione dei compensi, con riferimento alla sentenza d'appello del 2021

  • art. 6, comma 1, quarto periodo, d.m. n. 55 del 2014

    nei giudizi di pagamento di somme di denaro, il valore va riferito alla somma attribuita alla parte vincitrice in caso di accoglimento, anche parziale, mentre in caso di rigetto coincide con la somma domandata

  • D.M. 55/2014

    va applicato con i parametri tabellari aggiornati nel 2018, perché la sentenza d'appello è del 2021

Massime di principio

  • Quando la decisione di primo grado viene riformata, il giudice dell'impugnazione che liquida anche le spese del grado precedente deve farlo sulla base del valore della controversia risultante dal decisum e applicando la disciplina tariffaria vigente al momento della sentenza d'appello.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, se la domanda è accolta solo parzialmente il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va determinato in base alla somma riconosciuta al vincitore; se la domanda è rigettata, il valore resta quello della somma originariamente richiesta.
  • Il potere discrezionale del giudice nella liquidazione dei compensi entro i limiti minimo-massimo dei parametri tabellari non richiede una motivazione specifica; la motivazione diventa necessaria solo quando il giudice si discosta ulteriormente dai parametri o li aumenta/diminuisce oltre il range tabellare.
  • Nel ricorso per cassazione nativo digitale, la procura alle liti redatta su supporto cartaceo, digitalizzata e allegata telematicamente con sottoscrizione autografa della parte e firma digitale dell'avvocato, è valida come procura speciale in mancanza di elementi contrari univoci.
  • In una causa scindibile, la mancata notifica dell'impugnazione a uno dei coobbligati solidali non impone l'integrazione del contraddittorio se nei suoi confronti è già decorso il termine per impugnare e si è formato il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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