Cassazione Penale, Ordinanza n. 08830/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla manifesta infondatezza del primo motivo, sulla novità del secondo e sulla genericità del terzo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva riformato la sentenza di primo grado limitandosi a rideterminare il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna dell'imputata per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato. Contro tale decisione l'imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) deduceva un vizio sul regime di procedibilità del reato, sostenendo che mancasse la querela; la Corte ha rilevato che al tempo del fatto il reato era procedibile d'ufficio e che, in ogni caso, la querela era stata presentata prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia; 2) contestava la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta, ma la doglianza è stata ritenuta nuova perché non risultava proposta nei gradi di merito; 3) lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ma il motivo è stato reputato generico, perché non indicava le ragioni per cui, nonostante la recidiva specifica applicata, vi fossero elementi per ritenere che l'imputata si sarebbe astenuta dal commettere ulteriori reati.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
indicato come uno dei reati oggetto di condanna confermata in appello; nel provvedimento non viene affrontata la qualificazione sostanziale del fatto, ma solo la procedibilità e i motivi di ricorso.
indicato come secondo reato oggetto di condanna confermata in appello; la decisione non entra nel merito della contestazione, limitandosi a trattare l'ammissibilità dei motivi di ricorso.
riforma Cartabia
richiamata per escludere che il regime sopravvenuto sulla querela potesse incidere sul caso, essendo la querela già stata proposta prima della sua entrata in vigore.
sospensione condizionale della pena
la Corte nega rilievo al motivo perché privo di specifiche ragioni idonee a fondare un giudizio prognostico favorevole, anche in presenza di recidiva specifica.
recidiva specifica
richiamata come dato ostativo valorizzato dalla Corte per giudicare generico il motivo sulla sospensione condizionale.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che prospetti una questione non dedotta nei gradi di merito, quando la relativa censura richieda accertamenti di fatto o risulti del tutto nuova rispetto al thema decidendum precedente.
- La doglianza sulla procedibilità deve confrontarsi con il regime vigente al tempo del fatto e con l'eventuale presentazione della querela prima dell'entrata in vigore di modifiche normative sopravvenute; in tal caso la censura è manifestamente infondata.
- Il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena deve contenere una specifica allegazione delle ragioni per cui possa formularsi un giudizio prognostico positivo sulla futura astensione dal reato; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
- La presenza di recidiva specifica è elemento che può incidere negativamente sulla valutazione prognostica richiesta per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Come è indicizzato
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