Cassazione Penale, Sentenza n. 03934/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova il 5/11/2019 (confermata in appello il 23/01/2025, irrevocabile il 9/04/2025) per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis c.p. Sosteneva di essere venuta a conoscenza della condanna solo in occasione della notifica del provvedimento di cumulo delle pene del 3/07/2025 e denunciava violazione di legge (artt. 629-bis e 420-bis c.p.p.) ed vizio di motivazione. In particolare contestava che la Corte d'appello avesse tratto dalla nomina di un difensore di fiducia, dall'elezione di domicilio presso il suo studio, dalle regolari notifiche al difensore, dalla partecipazione alle udienze del dibattimento tramite sostituto e dalla proposizione dell'appello la presunzione di conoscenza del processo, ritenendo tali elementi erroneamente idonei a escludere l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la nomina di difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, l'esecuzione di tutte le notifiche presso tale domicilio, la costante presenza del difensore (anche tramite sostituto) alle udienze e la proposizione dell'appello costituiscono indicatori rilevanti che gravano sulla ricorrente l'onere di provare l'incolpevole mancata conoscenza del processo. Non emergono dal ricorso elementi concreti (es. rinuncia al mandato, impossibilità di contattare il difensore, espulsione immediata, mancata partecipazione del difensore) idonei a dimostrare la perdita di effettività del rapporto difensore-imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua le situazioni tipizzate (es. elezione di domicilio, nomina difensore, misure precautelari) che autorizzano a procedere in assenza; tali eventi costituiscono indicatori della conoscenza del processo ma non generano una presunzione assoluta di conoscenza, bensì una presunzione relativa suscettibile di essere contrastata con prova di "incolpevole mancata conoscenza"
Regola la rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole della celebrazione del processo: grava sull'assente l'onere di provare l'incolpevole mancata conoscenza; il giudice della rescissione ha ampi poteri istruttori per valutare la sintomaticità dei comportamenti dell'imputato e l'effettiva conoscenza del processo
Norma penale che disciplina uno dei reati per cui la ricorrente è stata condannata (menzionata come fatto procedurale, non oggetto di ricorso sulla legittimità della condanna in questa sede)
Norma penale che disciplina un altro dei reati per cui la ricorrente è stata condannata (menzionata come fatto procedurale)
Giurisprudenza rilevante (Sez. U. Ismail, Innaro, Lovric, Ramadze, Fal, Lleshi, Digioia)
La Suprema Corte a sezioni unite ha chiarito che le situazioni tipizzate dall'art. 420-bis determinano una presunzione relativa di conoscenza/volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; l'art. 629-bis richiede la prova dell'incolpevole mancata conoscenza e attribuisce al giudice della rescissione ampi poteri accertativi. La giurisprudenza precisa anche quali eventi concreti possono dimostrare perdita di effettività del rapporto difensore-imputato (es. rinuncia al mandato non comunicata, espulsione immediata, mancata partecipazione del difensore)
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio e la regolarità delle notifiche presso tale domicilio costituiscono indicatori seri della conoscenza del processo: costituendo una presunzione relativa, gravano sull'assente l'onere di provare l'incolpevole mancata conoscenza.
- La presenza del difensore alle udienze (anche mediante sostituto) e la proposizione di impugnazioni da parte del difensore sono elementi fortemente rilevanti e possono dimostrare l'effettività del rapporto difensore-imputato, indebolendo la tesi dell'ignoranza incolpevole.
- Non esiste automatismo: gli elementi di cui all'art. 420-bis non producono una presunzione assoluta; il giudice della rescissione deve valutare caso per caso e può disporre d'ufficio integrazioni istruttorie.
- Per ottenere la rescissione il ricorrente deve allegare e, se necessario, provare fatti concreti che dimostrino la perdita di effettività del rapporto con il difensore o altre circostanze che giustifichino l'incolpevole mancata conoscenza (es. rinuncia al mandato non comunicata, impossibilità di contatto, espulsione immediata, mancata partecipazione del difensore).
- In situazioni analoghe, è consigliabile conservare e produrre tempestiva documentazione e prove delle difficoltà di comunicazione con il difensore o di eventi impeditivi della conoscenza, e sollevare tempestivamente l'eccezione della mancata conoscenza quando si viene a conoscenza della sentenza.
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