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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35748/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione della ricorrente dall'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2007. Il tribunale aveva dichiarato illegittima la cancellazione, ma la corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato il ricorso originario, condannando la parte alle spese di entrambi i gradi. In Cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in combinato con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art. 92, sostenendo di aver depositato la dichiarazione reddituale richiesta per ottenere l'esonero dal pagamento delle spese processuali sin dal primo grado e che, dunque, la corte territoriale non avrebbe potuto porle a carico le spese del doppio grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che l'esenzione dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. si applica ai giudizi promossi per conseguire prestazioni previdenziali o assistenziali, quando il diritto alla prestazione sia oggetto diretto della domanda, e non quando la lite riguarda soltanto l'accertamento del rapporto di lavoro agricolo o la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, senza una contestuale domanda di prestazione previdenziale. Ha quindi confermato la condanna alle spese disposta dalla corte d'appello. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l'INPS è rimasto intimato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'esenzione dalle spese processuali prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha natura di diritto singolare e non è estensibile oltre i casi espressamente contemplati.
  • Il beneficio spetta solo nelle controversie promosse per ottenere una prestazione previdenziale o assistenziale, quando la prestazione costituisce l'oggetto diretto della domanda giudiziale.
  • Non opera il regime di esonero quando la domanda riguarda soltanto l'accertamento del rapporto di lavoro o la reiscrizione/cancellazione negli elenchi agricoli e la prestazione previdenziale sia solo una conseguenza indiretta ed eventuale dell'accertamento.
  • La corretta individuazione del petitum sostanziale è निर्णante per stabilire l'applicabilità dell'esenzione dalle spese nei giudizi previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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