Cassazione Civile, Ordinanza n. 10065/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale emessa per IRPEF 2007. In primo grado la Corte di Giustizia Tributaria aveva accolto il ricorso per mancata costituzione dell'ente della riscossione e, quindi, per assenza di prova della notifica della cartella presupposta. In appello, l'agente della riscossione aveva prodotto la documentazione relativa alla notifica della cartella, sostenendo anche che non vi fosse prescrizione perché interrotta dall'intimazione. Il contribuente aveva eccepito l'inammissibilità di tale produzione documentale per violazione dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992, come novellato, e aveva inoltre contestato la legittimità della notifica della cartella tramite servizio postale ex art. 140 c.p.c. La Corte di secondo grado aveva però ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta in appello in base al nuovo art. 58. In cassazione, l'agente della riscossione ha dedotto violazione dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la disciplina applicabile fosse quella previgente, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 220/2023 e perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 36/2025, aveva dichiarato illegittima la disciplina transitoria nella parte in cui estendeva immediatamente la nuova preclusione ai giudizi di appello derivanti da primi gradi iniziati prima del 4 gennaio 2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso concreto, si applicava l'art. 58 del d.lgs. 546/1992 nella formulazione antecedente alla riforma del 2023, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto prima del 4 gennaio 2024. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025, che ha escluso l'immediata operatività della nuova disciplina ai giudizi di appello originati da giudizi di primo grado già pendenti prima dell'entrata in vigore della riforma. Ne consegue che nel processo tributario di appello era ammissibile la produzione di nuovi documenti, anche preesistenti, senza necessità di provare la non imputabilità dell'omesso deposito in primo grado, restando solo il rispetto dei termini di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, affinché esamini la documentazione prodotta sulla notifica della cartella e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge processuale dedotto in cassazione
nel testo previgente consentiva la produzione di nuovi documenti in appello anche se già esistenti in primo grado; la versione novellata non si applica al caso in esame
art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023
la disciplina transitoria è stata dichiarata illegittima nella parte in cui faceva decorrere l'applicazione della nuova norma ai giudizi di secondo grado instaurati dopo l'entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado fosse iniziato dopo tale data
art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. 220/2023
contiene la modifica dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992, richiamata come oggetto della disciplina transitoria
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
esprime il principio di specialità del rito tributario rispetto al processo civile ordinario
non opera nel giudizio tributario di appello, poiché prevale la disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. 546/1992
art. 32, terzo comma, d.lgs. 546/1992
i documenti prodotti in appello devono comunque rispettare i termini stabiliti da questa disposizione
richiama l'applicazione dell'art. 32, terzo comma, anche in appello
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello la produzione di nuovi documenti è disciplinata dall'art. 58 del d.lgs. 546/1992, norma speciale che prevale sulla preclusione generale di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.
- Nella formulazione previgente dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 i documenti potevano essere prodotti liberamente in appello anche se preesistenti al primo grado, senza che fosse necessaria la prova della non imputabilità del mancato deposito precedente.
- La riforma dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 introdotta dal d.lgs. 220/2023 non si applica automaticamente ai giudizi di appello quando il primo grado sia stato instaurato prima del 4 gennaio 2024, in quanto la disciplina transitoria è stata incisa dalla pronuncia di incostituzionalità richiamata.
- La produzione documentale in appello nel processo tributario resta soggetta al rispetto dei termini di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992 richiamato dall'art. 61 del medesimo decreto.
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