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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10065/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale emessa per IRPEF 2007. In primo grado la Corte di Giustizia Tributaria aveva accolto il ricorso per mancata costituzione dell'ente della riscossione e, quindi, per assenza di prova della notifica della cartella presupposta. In appello, l'agente della riscossione aveva prodotto la documentazione relativa alla notifica della cartella, sostenendo anche che non vi fosse prescrizione perché interrotta dall'intimazione. Il contribuente aveva eccepito l'inammissibilità di tale produzione documentale per violazione dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992, come novellato, e aveva inoltre contestato la legittimità della notifica della cartella tramite servizio postale ex art. 140 c.p.c. La Corte di secondo grado aveva però ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta in appello in base al nuovo art. 58. In cassazione, l'agente della riscossione ha dedotto violazione dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la disciplina applicabile fosse quella previgente, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 220/2023 e perché la Corte costituzionale, con sentenza n. 36/2025, aveva dichiarato illegittima la disciplina transitoria nella parte in cui estendeva immediatamente la nuova preclusione ai giudizi di appello derivanti da primi gradi iniziati prima del 4 gennaio 2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso concreto, si applicava l'art. 58 del d.lgs. 546/1992 nella formulazione antecedente alla riforma del 2023, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto prima del 4 gennaio 2024. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025, che ha escluso l'immediata operatività della nuova disciplina ai giudizi di appello originati da giudizi di primo grado già pendenti prima dell'entrata in vigore della riforma. Ne consegue che nel processo tributario di appello era ammissibile la produzione di nuovi documenti, anche preesistenti, senza necessità di provare la non imputabilità dell'omesso deposito in primo grado, restando solo il rispetto dei termini di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, affinché esamini la documentazione prodotta sulla notifica della cartella e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge processuale dedotto in cassazione

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    nel testo previgente consentiva la produzione di nuovi documenti in appello anche se già esistenti in primo grado; la versione novellata non si applica al caso in esame

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023

    la disciplina transitoria è stata dichiarata illegittima nella parte in cui faceva decorrere l'applicazione della nuova norma ai giudizi di secondo grado instaurati dopo l'entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado fosse iniziato dopo tale data

  • art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. 220/2023

    contiene la modifica dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992, richiamata come oggetto della disciplina transitoria

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    esprime il principio di specialità del rito tributario rispetto al processo civile ordinario

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    non opera nel giudizio tributario di appello, poiché prevale la disciplina speciale dell'art. 58 d.lgs. 546/1992

  • art. 32, terzo comma, d.lgs. 546/1992

    i documenti prodotti in appello devono comunque rispettare i termini stabiliti da questa disposizione

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiama l'applicazione dell'art. 32, terzo comma, anche in appello

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello la produzione di nuovi documenti è disciplinata dall'art. 58 del d.lgs. 546/1992, norma speciale che prevale sulla preclusione generale di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.
  • Nella formulazione previgente dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 i documenti potevano essere prodotti liberamente in appello anche se preesistenti al primo grado, senza che fosse necessaria la prova della non imputabilità del mancato deposito precedente.
  • La riforma dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 introdotta dal d.lgs. 220/2023 non si applica automaticamente ai giudizi di appello quando il primo grado sia stato instaurato prima del 4 gennaio 2024, in quanto la disciplina transitoria è stata incisa dalla pronuncia di incostituzionalità richiamata.
  • La produzione documentale in appello nel processo tributario resta soggetta al rispetto dei termini di cui all'art. 32 d.lgs. 546/1992 richiamato dall'art. 61 del medesimo decreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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