Cassazione Civile, Ordinanza n. 02427/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per il saldo debitore di due conti correnti bancari ordinari e di due conti anticipi. Il giudice delegato aveva negato l’ammissione e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva rigettato la domanda ritenendo non opponibile alla procedura la documentazione prodotta: mancavano contratti di conto corrente con data certa anteriore al fallimento, gli estratti conto e le schede contabili non erano reputati sufficienti e il documento di "datacertazione" non era ritenuto idoneo a provare la certezza della data. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, da un lato, violazione dell’art. 2704 c.c., sostenendo di aver dimostrato l’anteriorità dei crediti anche mediante la produzione di tredici contratti di apertura di credito recanti timbro postale, con foglio e testo negoziale costituenti un unico corpo, e quindi idonei a conferire data certa; dall’altro, omesso esame di un fatto decisivo, cioè la data certa di tali contratti di apertura di credito. La Corte ha riqualificato entrambi i motivi come vizi motivazionali ex art. 360, n. 5, c.p.c., ritenendoli fondati perché il tribunale non aveva considerato i contratti di apertura di credito prodotti, sebbene il timbro postale potesse attribuire data certa ove apposto su un documento formato da un unico corpo con il foglio timbrato. Da tali documenti il giudice di merito avrebbe potuto desumere anche l’anteriorità dei contratti di conto corrente regolati dalle aperture di credito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto del Tribunale di Napoli e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul rilievo che il tribunale non ha esaminato documenti decisivi, ossia i contratti di apertura di credito muniti di timbro postale e quindi astrattamente idonei a provare la data certa e l’anteriorità dei crediti insinuati rispetto al fallimento.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per la domanda di ammissione al passivo del creditore
la data della scrittura privata non autenticata non può essere provata per testimoni o presunzioni, ma la norma non contiene un elenco tassativo dei fatti idonei a dare data certa ai terzi; il timbro postale può attribuire data certa se il documento forma un unico corpo con il foglio timbrato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura formalmente proposta come violazione di legge è stata riqualificata dalla Corte
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
i motivi sono stati qualificati come omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice di merito non aveva considerato documenti rilevanti
richiamato implicitamente nel riferimento all’onere di allegazione e specificità del ricorso e alla prova dell’anteriorità del credito
Massime di principio
- Ai fini dell’opponibilità ai terzi di una scrittura privata non autenticata, la data certa può risultare anche da fatti diversi da quelli espressamente tipizzati dall’art. 2704 c.c., purché tali fatti siano idonei, secondo la valutazione del giudice di merito, a rendere certa la data del documento.
- Il timbro postale può attribuire data certa a una scrittura privata quando il testo negoziale e il foglio recante il timbro costituiscano un unico corpo documentale; in tal caso la timbratura vale come attestazione della spedizione o formazione del documento in quel giorno.
- In sede di legittimità, la censura che formalmente invochi la violazione di legge ma sostanzialmente deduca la mancata considerazione di documenti decisivi deve essere riqualificata come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il giudice di merito commette vizio rilevante in cassazione quando omette l’esame di documenti specificamente allegati e potenzialmente idonei, se la loro valutazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa sulla prova dell’anteriorità del credito rispetto alla procedura concorsuale.
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