Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7013/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del Gip del 3 aprile 2023 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza della piattaforma indiziaria in ordine alla partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; 2) indisponibilità delle esigenze cautelari, deducendo un "tempo silente", il ruolo marginale e l'assenza di precedenti penali, per cui chiedeva misura meno afflittiva; 3) illegittima disparità di trattamento rispetto alla convivente (Passalacqua Francesca) che aveva ottenuto gli arresti domiciliari.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistenti, a livello indiziario, gravi, precisi e concordanti elementi di partecipazione associativa: la partecipazione dell'indagato a numerosi episodi (39) di detenzione e cessione di stupefacenti, conversazioni intercettate che ne mostrano il ruolo operativo (trasporto, occultamento, spaccio, vedetta), dichiarazioni di acquirenti e frequenti spostamenti/approvvigionamenti presso l'abitazione del capo del sodalizio. La Corte ha altresì ritenuto non decisivo il "tempo silente", richiamando la giurisprudenza che impone al giudice di valutare il periodo trascorso ma nel caso concreto ritenendo persistenti gli elementi di pericolosità. È stata confermata l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere anche per l'assenza di precedenti penali dell'indagato. La differenza di misura rispetto alla convivente è stata giustificata dalla circostanza oggettiva che la convivente è madre di prole di età inferiore a sei anni e aveva ottenuto la sostituzione per tale motivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Configura l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; richiede l'accordo criminoso, la permanenza del vincolo e l'esistenza di un'organizzazione con mezzi concretamente finalizzati alla realizzazione del programma criminoso.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni reati (fra cui quelli in materia di stupefacenti), presunzione che può essere superata solo con prova contraria.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina i presupposti generali per l'applicazione delle misure cautelari; viene considerata meno speciale rispetto alla presunzione prevista dall'art. 275, comma 3.

  • art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente, in presenza di condizioni particolari (es. madre di prole inferiore a sei anni), la sostituzione della misura cautelare con misure meno afflittive; giustifica la diversa misura applicata alla convivente.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    La riforma impone che il tempo trascorso dai fatti venga considerato dal giudice nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari; il "tempo silente" può contribuire a escluderle se accompagnato dall'assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità.

  • Cass. Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020 (Di Maggio) e giurisprudenza collegata

    È richiamato il principio per cui la ripetuta commissione di reati-fine in concorso può integrare, a livello indiziario, la partecipazione all'associazione; la prova contraria non può limitarsi alla breve durata dei rapporti.

Massime di principio

  • La ripetizione e la frequenza di episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, unitamente alla loro organicità territoriale e organizzativa, possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti di appartenenza a un'associazione criminale.
  • I legami familiari tra soggetti coinvolti non escludono il vincolo associativo; anzi, possono rendere il sodalizio più pericoloso e rafforzare l'organizzazione criminosa.
  • Per i reati in materia di stupefacenti vige una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.); tale presunzione può essere superata solo con elementi probatori convincenti.
  • Il "tempo silente" è un elemento rilevante ma non decisivo: deve essere valutato insieme ad altri indici di pericolosità; l'assenza di condotte recenti può far superare la presunzione se vi sono concreti elementi che attestino la cessazione della pericolosità.
  • L'assenza di precedenti penali (incensuratezza) non impedisce l'applicazione della custodia cautelare quando emergano comportamenti concreti che denotino pericolosità e un ruolo operativo nell'associazione.
  • La differenza di trattamento cautelare fra soggetti con medesime imputazioni può essere giustificata da circostanze obiettive e documentate (es. provvedimenti motivati che tengano conto della cura di minori), non configurando automaticamente un'ingiustificata disparità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.