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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36597/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di un immobile sostenevano di avere subito lesioni strutturali al proprio bene a causa di lavori di scavo eseguiti da un'appaltatrice per conto della società committente, nell'ambito della realizzazione di una galleria stradale. Chiedevano il risarcimento dei danni all'immobile, l'indennizzo per il deprezzamento del bene ai sensi dell'art. 46 L. 2359/1865 e il risarcimento del danno non patrimoniale per immissioni rumorose intollerabili. In appello la decisione di rigetto era stata confermata. Con il ricorso per cassazione deducevano, nei primi due motivi, violazione delle norme sulla prova e sul processo civile, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ignorato una consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe accertato il nesso causale tra gli scavi e le lesioni, oppure che avesse dovuto disporre una nuova CTU percipiente; con il terzo motivo censuravano invece l'aver la Corte d'appello dichiarato assorbita, senza adeguata motivazione, la domanda autonoma di indennizzo per deprezzamento dell'immobile, confondendola con la domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che le censure fossero prive di specificità nel richiamo di atti, difese e consulenze tecniche e, in ogni caso, dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la domanda di indennizzo ex art. 46 L. 2359/1865 è autonoma rispetto alla domanda risarcitoria e non poteva essere dichiarata assorbita per il solo rigetto di quest'ultima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo, con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame della domanda di indennizzo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova: il giudice di merito aveva ritenuto non assolto l'onere di provare il nesso causale tra condotta e danno; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a rivalutare tale apprezzamento senza adeguata specificità.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare omessa motivazione e vizi della decisione; la Corte ha escluso il vizio motivazionale per i primi due motivi e ha ravvisato, invece, motivazione solo apparente sul terzo motivo per l'indebito assorbimento della domanda di indennizzo.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e ai limiti dell'ausiliario del giudice.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di CTU percipiente e alla valutazione dell'istruttoria tecnica.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre mancanza o apparenza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio sui primi due motivi e lo ha ravvisato, in sostanza, sul terzo.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure erano articolate sotto diversi vizi di legittimità; la Corte ha ricordato che il motivo ex n. 5 non era proponibile in presenza di doppia conforme e ha comunque rilevato il difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    La mancanza di adeguato richiamo degli atti e dei documenti di causa ha determinato l'inammissibilità dei primi due motivi.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme di rigetto, è escluso il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per lamentare la mancata decisione sulla domanda autonoma di indennizzo.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla specificità dell'appello e alla censura sull'assorbimento.

  • art. 46 L. 2359/1865

    Norma posta a base della domanda di indennizzo per deprezzamento dell'immobile causato dalla realizzazione dell'opera pubblica; la Corte ne ha ribadito l'autonomia rispetto alla domanda risarcitoria da illecito.

  • art. 2043 c.c.

    Base dell'azione risarcitoria per le lesioni all'immobile dovute ai lavori di scavo.

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato solo come possibile e non chiarita ulteriore allegazione della parte attrice; la Corte ha rilevato che il ricorso non chiariva se e in quali termini tale titolo fosse stato effettivamente dedotto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che investono il mancato recepimento di una consulenza tecnica o la mancata ammissione di una nuova CTU sono inammissibili se non riportano con precisione gli atti, i documenti e il contenuto essenziale delle risultanze tecniche su cui si fondano.
  • Quando vi è doppia decisione conforme di rigetto, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, essendo necessario denunciare un vizio di legittimità effettivo e non una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L'assorbimento può essere legittimamente dichiarato solo tra domande o questioni realmente dipendenti; una domanda autonoma di indennizzo per deprezzamento da opera lecita non può essere considerata assorbita dal rigetto della separata domanda risarcitoria da fatto illecito se i presupposti giuridici sono diversi.
  • La motivazione che dichiara assorbita una domanda autonoma, senza spiegare perché i suoi presupposti siano venuti meno o siano rimasti superati, è meramente apparente e determina cassazione con rinvio sul punto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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