Cassazione Penale, Sentenza n. 31773/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia in carcere originariamente disposta dal GIP per plurimi reati: partecipazione ad associazione di stampo mafioso (qualificata come "associazione semplice"), trasferimento fraudolento di valori, emissione di fattura per operazione inesistente, truffa aggravata ai sensi dell'art.640-bis c.p. e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo 60). I motivi di cassazione denunciavano (1) mancata e insufficiente motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e, in particolare, l'assenza di spiegazioni sul perché la custodia fosse necessaria rispetto a misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico), contestando l'unico richiamo alla presunzione prevista dall'art.275, comma 3 c.p.p.; (2) mancata valutazione delle condizioni personali rilevanti (difficoltà economiche, stato di incensuratezza, e il lungo intervallo temporale di circa due anni dall'ultimo fatto criminoso) che avrebbero reso improbabile il pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Ha rilevato che, benché la custodia in carcere sia stata nel frattempo sostituita con una misura non detentiva, il ricorrente manteneva interesse al ricorso; tuttavia i motivi addotti non censuravano in modo specifico le ragioni che avevano indotto il giudice di merito ad affievolire la misura originaria e si limitavano a contestare la mancata applicazione degli arresti domiciliari. Il Tribunale di merito aveva adeguatamente richiamato la gravità e la sistematicità delle condotte, l'appartenenza a un sodalizio fortemente strutturato e tali elementi sono stati ritenuti idonei a superare la mera incensuratezza e a ritenere attuale il pericolo di recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione relativa che giustifica l'applicazione di una misura cautelare più afflittiva per specifici reati (qui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina); tuttavia la norma non esime il giudice dall'articolare motivazioni concrete sul perché misure meno afflittive sarebbero insufficienti
Norma sanzionatoria della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, richiamata quale uno dei reati contestati e elemento della gravità complessiva del quadro criminoso valutato dal giudice
DPCM 29 dicembre 2022 (cd. Decreto Flussi)
Quadro normativo richiamato in relazione ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; utilizzato per qualificare le condotte contestate nell'ambito dell'organizzazione dedita anche a sfruttare la normativa sui flussi
Massime di principio
- Motivi generici in Cassazione relativi a censure di merito sulle esigenze cautelari sono spesso dichiarati inammissibili: è necessario indicare profili specifici e punti concreti di doglianza sulla motivazione del giudice di merito
- La sostituzione della misura cautelare originaria con una misura meno afflittiva non rende automaticamente privo di interesse il ricorso, ma il ricorrente deve comunque spiegare perché occorre la revoca completa e fornire una critica circostanziata delle ragioni poste a fondamento della misura alternativa
- La gravità dei fatti, la sistematicità dell'attività illecita e l'appartenenza ad un sodalizio strutturato possono giustificare la scelta di misure più afflittive anche in presenza di stato di incensuratezza o di un intervallo temporale dall'ultimo reato
- La presunzione prevista dall'art.275, comma 3 c.p.p. è relativa: il giudice che applica una misura cautelare deve comunque motivare specificamente perché misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico, obblighi) non siano idonee a prevenire il pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio
- Nelle impugnazioni cautelari è utile documentare elementi personali e fattuali (condizioni economiche, vincoli familiari, radicamento sociale, remota temporaneità dei fatti) e confrontarli direttamente con le ragioni poste dal giudice a giustificazione della misura per evitare il vizio di genericità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31739/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31754/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31756/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31758/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31760/2025 del 23/09/2025
- Sentenza penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31761/2025 del 23/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →