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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 06649/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d’appello de L'Aquila che aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della MGVC S.r.l.s.. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione e falsa applicazione delle norme processuali sugli effetti preclusivi dell'eccezione di incompetenza territoriale (artt. 38 e 167 c.p.c., art. 27 c.c.i.i.) sostenendo che il procedimento camerale per apertura della liquidazione giudiziale non dovrebbe essere assoggettato alle medesime decadenze dell'azione ordinaria e che la sede operativa della società ricorrente fosse nel circondario del Tribunale di Sulmona; 2) violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali (art. 2, 41 e 121 c.c.i.i., artt. 132 n.4 e 156 c.p.c., art. 111 Cost.) perché la società avrebbe dimostrato di essere "impresa minore" ai sensi dell'art. 2 c.c.i.i. e quindi sottratta alla liquidazione giudiziale, avendo fornito documentazione alternativa a bilanci (fatture, verbali Guardia di Finanza, estratti conto e prospetti con indicazione dei debiti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: 1) ha confermato che l'eccezione di incompetenza territoriale nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale è soggetta alle stesse preclusioni previste dall'art. 38 c.p.c. (quindi va proposta o rilevata entro l'udienza di comparizione delle parti): l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo è tardiva salvo che sussista nullità della notificazione; 2) ha ritenuto infondata la censura sulla mancata prova dell'esenzione dalla procedura (qualificazione come "impresa minore"): la ricorrente non ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi (strumento di prova privilegiato previsto dall'art. 41, comma 4, c.c.i.i.) e gli elementi alternativi prodotti non erano sufficienti a dimostrare congiuntamente i requisiti dimensionali (attivo, ricavi e ammontare complessivo dei debiti). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'onere della prova spetta al resistente e che la valutazione di merito sulle prove è sottratta al sindacato in cassazione salvo i casi tassativi di omesso esame di fatti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    l'eccezione di incompetenza per territorio ... dev'essere proposta "a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata"; il rilievo d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 (comma 3)

    L'art. 38 c.p.c. impone un termine preclusivo per sollevare l'incompetenza territoriale anche nei procedimenti camerali per apertura di liquidazione giudiziale: l'eccezione va proposta o rilevata entro la prima udienza di comparizione; se proposta per la prima volta in sede di reclamo è tardiva salvo nullità della notifica.

  • art. 9 l.fall.

    Criterio di individuazione della competenza per territorio nel procedimento concorsuale; richiamato per affermare che l'incompetenza territoriale dev'essere eccepita nei termini di cui all'art. 38 c.p.c.

  • art. 27 c.c.i.i.

    Norma di criterio territoriale nel codice della crisi; equiparata all'art. 9 l.fall. quanto alla inderogabilità e alla preclusione temporale per l'eccezione.

  • art. 41 c.c.i.i.

    Prevede, tra l'altro, l'obbligo di deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale; il deposito costituisce prova privilegiata sull'effettiva dimensione dell'impresa.

  • art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i.

    requisiti dimensionali: attivo patrimoniale annuo non superiore a ". €. 300.000,00", ricavi lordi annui non superiori a ". €. 200.000,00", debiti complessivi non superiori a ". €. 500.000,00"

    Definisce i limiti dimensionali per l'esenzione dall'applicazione della liquidazione giudiziale ("impresa minore"); chi invoca l'esenzione deve provare il possesso congiunto di tali requisiti.

  • art. 121 c.c.i.i.

    "le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d)"

    Stabilisce che l'onere di provare l'esenzione dall'assoggettamento alla liquidazione giudiziale grava sull'imprenditore resistente; se non prova i requisiti l'applicazione della procedura è dovuta.

  • art. 15 l.fall.

    Disciplina il procedimento prefallimentare (istruttorio in udienza) e giustifica l'applicabilità delle preclusioni processuali temporali anche ai procedimenti camerali finalizzati alla dichiarazione di fallimento o liquidazione.

  • art. 28 c.p.c.

    Prevede i limiti alla deroga della competenza territoriale; utilizzato per sostenere il carattere inderogabile della competenza nel procedimento camerale per liquidazione giudiziale.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo; applicato per confermare che il resistente che invoca l'esenzione deve allegare e provare i requisiti dimensionali.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione (numeri 3, 4 e 5 richiamati); la Corte ha distinto tra vizi di diritto sindacabili (art. 360 n.3/4) e valutazioni di fatto insindacabili salvo omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n.5).

Massime di principio

  • Nei procedimenti camerali per apertura della liquidazione giudiziale l'eccezione di incompetenza territoriale va proposta o rilevata entro la prima udienza di comparizione delle parti: sollevarla per la prima volta in sede di reclamo è, di regola, tardivo.
  • Se la notifica del ricorso è nulla e viene accertata la nullità, il giudice d'appello deve rinviare gli atti al primo giudice e il resistente potrà riproporre eccezioni anche in sede successiva; la tutela del contraddittorio prevale sulla preclusione temporale in caso di nullità.
  • L'imprenditore che afferma di essere soggetto all'esenzione come "impresa minore" ha l'onere di allegare e provare congiuntamente i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 c.c.i.i.; il deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi è lo strumento di prova privilegiato e la mancata produzione grava negativamente sul resistente.
  • Documenti alternativi ai bilanci (scritture contabili, estratti conto, verbali, fatture) possono integrare la prova, ma devono essere idonei a dimostrare tutti i requisiti richiesti con sufficiente attendibilità e specificità.
  • La valutazione del giudice di merito sull'idoneità e sulla credibilità delle prove è sindacabile in cassazione solo entro i limiti stabiliti dall'art. 360 c.p.c.; non è consentito rinnovare in cassazione una differente ricostruzione del fatto salvo che sussista un vero omesso esame di fatti decisivi.

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