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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 06697/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Al dott. Storari venivano contestati più illeciti disciplinari e penali per aver consegnato al consigliere del CSM Piercamillo Davigo copie informali (non sottoscritte) di sei verbali di interrogatorio resi da Piero Amara nell'ambito di indagini delicate (procedimenti "ENI-Nigeria" e "ENI - complotto"). In sede penale era stato iscritto il reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) e gli erano stati ascritti profili disciplinari per violazione delle norme regolamentari (in particolare le circolari del CSM del 13/1/1994 e 5/10/1995 sulle modalità di trasmissione delle notizie riservate), nonché violazioni previste dal d.lgs. n. 109/2006 (art. 2, lettere u) e n), e altri capi poi assolti dalla Sezione disciplinare

La decisione

In sede penale il dott. Storari è stato assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (pronuncia del GUP di Brescia confermata in appello e passata in giudicato), con conseguente stralcio del capo penale relativo all'art. 326 c.p.. In sede disciplinare la Sezione Disciplinare del CSM lo ha assolto da alcuni capi ma lo ha ritenuto responsabile per le violazioni disciplinari principali (art. 2, lett. u) e art. 2, lett. n) del d.lgs. n. 109/2006), irrogandogli la sanzione della censura. In Cassazione il ricorso del dott. Storari è stato respinto: la Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 109/2006, la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di cosa giudicata nel giudizio disciplinare solo rispetto all'accertamento che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso", mentre il giudice disciplinare resta libero di rinnovare la valutazione sull'elemento soggettivo (dolo o colpa/negligenza) e sulla gravità della condotta. La motivazione disciplinare — incentrata sulla grave negligenza del magistrato rispetto all'obbligo di seguire la via gerarchica e le modalità formalizzate per la trasmissione di atti riservati — è stata ritenuta logicamente fondata e non censurabile in questa sede

Norme richiamate

  • Circolare CSM del 13 gennaio 1994 (n. 510)

    Prevede che la trasmissione al CSM di notizie di reato e di fatti concernenti magistrati debba avvenire tramite il Procuratore della Repubblica procedente, per il tramite del Procuratore Generale, e mediante plico chiuso e riservato; pur consentendo l'acquisizione di atti coperti da segreto istruttorio, impone modalità formali di trasmissione

  • Circolare CSM del 5 ottobre 1995 (n. 13862)

    Conferma e specifica le modalità di trasmissione riservata al CSM (plico chiuso) e che la comunicazione compete al pubblico ministero procedente tramite i canali istituzionali; la Sezione Disciplinare ha ritenuto che le modalità siano obbligatorie e che la loro inosservanza possa integrare grave negligenza

  • Art. 326 c.p. (rivelazione di segreto d'ufficio)

    Norma penale che era stata contestata per la rivelazione di notizie coperte da segreto istruttorio; in sede penale l'elemento soggettivo è stato escluso in ragione di un errore sulla norma extrapenale, con assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", ma ciò non impedisce la valutazione disciplinare della colpa/negligenza

  • D.lgs. n. 109/2006, art. 20, comma 3

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso"

    Stabilisce il limite dell'efficacia del giudicato penale nel processo disciplinare: solo l'accertamento dell'insussistenza del fatto o della non riferibilità all'imputato è vincolante; resta invece libera la valutazione disciplinare circa la colpevolezza (dolo o colpa) e la gravità della condotta

  • D.lgs. n. 109/2006, art. 2, lett. u)

    Tipicizza la divulgazione di atti coperti da segreto come illecito disciplinare anche se la divulgazione dipende da negligenza; la Sezione Disciplinare ha ritenuto integrato questo illecito per la consegna delle copie informali dei verbali

  • D.lgs. n. 109/2006, art. 2, lett. n)

    Sanziona la grave violazione delle norme regolamentari e delle disposizioni sul servizio giudiziario: applicata per la mancata osservanza delle modalità previste dalle circolari CSM nella trasmissione delle informazioni riservate

  • Art. 47, comma 3, c.p.

    Principio penale per cui l'errata interpretazione di una legge extrapenale può essere scusabile e rilevare ai fini dell'esclusione del dolo; in sede penale il GUP ha ritenuto scusabile l'errore del magistrato, ma tale valutazione non vincola il giudice disciplinare

  • Art. 653 c.p.p. (e correlati sull'immutabilità dell'accertamento penale)

    Riferito dal ricorrente come limite all'intervento disciplinare; la Corte ha chiarito che l'immutabilità riguarda l'accertamento dei fatti nella loro materialità e gli esiti penali di insussistenza del fatto, ma non impedisce al giudice disciplinare di rinnovare la valutazione sulla colpevolezza e sulla gravità della condotta

Massime di principio

  • Un'assoluzione penale (anche "perché il fatto non costituisce reato") vincola il giudice disciplinare soltanto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; non impedisce una valutazione disciplinare autonoma su dolo o colpa/negligenza e sulla gravità della condotta
  • La divulgazione di atti coperti da segreto istruttorio può integrare un illecito disciplinare anche se, in sede penale, è escluso il dolo per errore scusabile sulla norma: la responsabilità disciplinare valuta gli standard di diligenza, riserbo e correttezza richiesti alla funzione giurisdizionale
  • Le circolari e le procedure interne (es. trasmissione al CSM tramite Procuratore della Repubblica e Procuratore Generale mediante plico chiuso) devono essere conosciute e seguite; l'affidamento a rassicurazioni informali da parte di terzi (anche autorevoli) non esime dall'obbligo di adottare cautele e percorrere i canali istituzionali
  • In presenza di disposizioni ambigue o di dubbi interpretativi sulle procedure, il magistrato ha il dovere di compiere almeno una minima ricerca preventiva o rivolgersi agli organi gerarchici/di vigilanza competente (Procuratore Generale, vertici dell'ufficio) prima di diffondere atti riservati
  • Quando si debbono segnalare fatti riguardanti altri magistrati o questioni di eccezionale delicatezza, la "via maestra" è la comunicazione gerarchica e formale; mezzi informali (consegna di copie estratte dal computer a domicilio) espongono al rischio di responsabilità disciplinare per negligenza

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