Cassazione Civile, Sentenza n. 06699/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il dott. Roberto Bufo era stato sottoposto a procedimento disciplinare per plurimi illeciti connessi a reati penali (tra cui art. 416 c.p., art. 319‑ter c.p., altri reati contro la pubblica amministrazione) commessi tra il 2016 e il 2018. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 7 dicembre 2021, aveva applicato la pena su richiesta per reato continuato (4 anni e 2 mesi) con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. La Sezione Disciplinare del C.S.M. aveva accertato la responsabilità disciplinare e i presupposti per la rimozione, dichiarando però l'estinzione del giudizio disciplinare per cessata appartenenza dell'incolpato all'ordine giudiziario. Il ricorrente ha impugnato dinanzi alla Cassazione sollevando due motivi principali: (1) nullità della sentenza impugnata per presunta irregolare notificazione (solo comunicazione via PEC al difensore e non notifica in forma unica all'incolpato), e conseguente nullità e incapacità della sentenza di formare giudicato; (2) violazione del principio del giudice naturale/immutabilità del collegio: la Sezione Disciplinare avrebbe mutato la composizione del collegio (dimissioni di un componente effettivo e successiva elezione di un nuovo componente effettivo anziché sostituzione da lista dei supplenti) e, per tale mutamento, sarebbe dovuta intervenire la rinnovazione di attività prodromiche (in particolare l'affidamento del quesito peritale sulla capacità di stare in giudizio) o si sarebbe determinata nullità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sulla questione della tempestività, ha rilevato che l'avviso di deposito della motivazione era stato notificato via PEC al difensore il 3 luglio 2025 e l'impugnazione è stata depositata il 16 settembre 2025, risultando tempestiva. Ha quindi ritenuto infondato il primo motivo: eventuali vizi nella notificazione dell'avviso al difensore tramite PEC non determinano la nullità della sentenza e, anzi, la notificazione a cura di cancelleria con modalità telematiche al difensore è regolare ai sensi dell'art. 148 c.p.p.; inoltre eventuali vizi sono stati sanati dalla tempestiva proposizione dell'impugnazione (art. 183 c.p.p.). Sul secondo motivo, la Corte ha spiegato che il regolamento interno del C.S.M. disciplina i supplenti come sostituti in caso di incompatibilità, astensione o impedimento temporaneo; le dimissioni determinano invece cessazione definitiva e richiedono l'elezione di un nuovo componente effettivo. L'ingresso del nuovo componente effettivo (Cons. Romboli) è quindi legittimo. Anche ammesso ipoteticamente un vizio nella composizione, questo non determina automaticamente nullità se non quando si tratti di assegnazione "extra ordinem" finalizzata a eludere il principio del giudice naturale. Quanto alla rinnovazione delle attività prodromiche, la Corte ha ritenuto che l'affidamento del quesito peritale sulla capacità di partecipare al giudizio abbia natura preliminare e pregiudiziale rispetto al dibattimento e quindi non rientri nelle attività la cui rinnovazione automatica sarebbe imposta dal principio di immutabilità del giudice; inoltre il collegio che ha deciso ha proceduto all'escussione del perito nella composizione che ha deliberato, costituendo di fatto la rinnovazione necessaria. Pertanto il ricorso è stato rigettato; le spese di giudizio sono poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Decreto legislativo 23/02/2006 n.109 (norme sul procedimento disciplinare della magistratura)
Articoli 1, 2, 4 (lettera a) richiamati per definire gli illeciti disciplinari contestati: condotte correlate a reati penali integrano responsabilità disciplinare e possono giustificare sanzioni quali la rimozione.
Codice penale (articoli vari)
Riferimenti agli specifici reati (es. art. 416 c.p. associazione, art. 319‑ter c.p. corruzione, art. 318, 319, 321 c.p. ecc.) usati per circostanziare i fatti oggetto del procedimento disciplinare; il riscontro penale influisce sulla valutazione disciplinare.
art. 585 c.p.p.
"di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3"
Determina il termine per proporre impugnazione in caso di deposito motivazione oltre i termini ordinari; qui applicato per stabilire la tempestività del ricorso.
art. 548 c.p.p.
"quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza"
Stabilisce l'obbligo di comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, da cui decorrono i termini per impugnare; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato con la PEC al difensore.
art. 148 c.p.p.
Consente le notificazioni a cura della cancelleria con modalità telematiche (PEC) al difensore e al domiciliatario senza necessità di specifica autorizzazione; la Corte ha ritenuto regolare la notifica via PEC al difensore.
art. 183 c.p.p.
Sanatoria degli atti omessi o nulli quando la parte si avvalga della facoltà cui l'atto è preordinato; applicato per ritenere sanati eventuali vizi di notificazione dalla tempestiva impugnazione.
Regolamento Interno del C.S.M., art. 4
"subito dopo l'elezione del Vicepresidente, il Consiglio, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, procede all'elezione di sei componenti effettivi e di cinque componenti supplenti della Sezione Disciplinare" e ulteriori dispositivi sul numero e sui criteri di sostituzione
Disciplinando elezione e funzione di componenti effettivi e supplenti, il regolamento mostra che i supplenti sostituiscono i titolari per impedimenti temporanei (incompatibilità, astensione, altro impedimento motivato); la cessazione definitiva (es. dimissioni) richiede l'elezione di un nuovo componente effettivo.
art. 525 comma 2 c.p.p.
"alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati."
Principio di immutabilità del giudice rispetto al dibattimento: la Corte ha precisato che il principio tutela le fasi dibattimentali, ma non si estende automaticamente ad atti preliminari pre‑dibattimentali quali accertamenti sulla capacità di stare in giudizio.
art. 495 comma 4‑ter c.p.p.
"se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni..."
Norma che disciplina gli effetti del mutamento del giudice sul dibattimento e consente, se necessario, la rinnovazione degli esami; la Corte l'ha richiamata per evidenziare che la rinnovazione è rimessa a specifiche esigenze e che non sempre sorge nullità.
Legge 24/03/1958 n.195, art.4 (richiamata)
Norma costitutiva dell'organizzazione del C.S.M. cui si riferisce il regolamento interno e che regola l'elezione dei componenti delle sezioni.
Legge 17/06/2022 n.71, art.23 (modifiche richiamate nel ricorso)
Richiamata dal ricorrente per contestare profili di composizione collegiale; la Corte non ha ritenuto che le modifiche portassero a invalidare la formazione del collegio nel caso concreto.
Massime di principio
- La notificazione di avvisi di deposito di sentenza tramite PEC al difensore è regolare ai sensi dell'art.148 c.p.p. e difetti formali della notificazione che non impediscono la tempestiva impugnazione non determinano la nullità della sentenza; eventuali vizi sono sanati dall'esercizio tempestivo del diritto di impugnazione (art.183 c.p.p.).
- Il termine per proporre impugnazione decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito; se l'avviso viene comunicato entro i mezzi telematici previsti, il decorso dei termini si computa da quella data (art.548 e art.585 c.p.p.).
- I supplenti della Sezione Disciplinare sostituiscono i componenti effettivi in caso di impedimenti temporanei (incompatibilità, astensione, altri impedimenti motivati). Le dimissioni o la cessazione definitiva di un componente richiedono l'elezione di un nuovo componente effettivo; l'ingresso del nuovo effettivo è legittimo e non comporta di per sé nullità.
- Il mutamento della composizione del collegio non determina automaticamente la nullità del procedimento o della sentenza: la nullità sussiste solo se la formazione del collegio sia stata "extra ordinem" e finalizzata ad eludere il principio del giudice naturale o quando non sia possibile assicurare concreto rispetto al diritto di difesa.
- Gli atti preliminari aventi natura pregiudiziale rispetto al dibattimento (es. accertamenti sulla capacità di stare in giudizio) non rientrano normalmente nella nozione di "dibattimento" cui si applica rigidamente il principio dell'immutabilità del giudice; in ogni caso, la rinnovazione o l'ulteriore escussione di persone/esperti è possibile quando il nuovo collegio lo ritenga necessario.
- Le censure processuali relative alla rinnovazione di atti o alla illegittimità della composizione del collegio devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le ragioni del provvedimento impugnato; censure generiche o mancanti di confronto critico con le motivazioni del provvedimento non sono idonee a determinare l'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 06649/2026 del 20/03/2026
- Sentenza civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 06651/2026 del 20/03/2026
- Sentenza civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 06697/2026 del 20/03/2026
- Sentenza civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 06785/2026 del 20/03/2026
- Sentenza civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 06630/2026 del 19/03/2026
- Sentenza civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 06553/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →