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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 06553/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Stato della Libia impugna la "decisione" del Tribunale di Roma del 9 luglio 2023 che aveva dichiarato definita la procedura esecutiva R.G.E. 20812/2016 ritenendo che fosse "ritornata a rivivere" l'ordinanza di assegnazione del 23 settembre 2018 e, perciò, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Libia il 7 dicembre 2022. I principali motivi di doglianza erano: omissione della fase sommaria obbligatoria (art. 615 c.p.c.) e omessa fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito (art. 616 c.p.c.); nullità per carenza di motivazione; illegittima "reviviscenza" di un'ordinanza di assegnazione revocata; omissione di pronuncia sull'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo e conseguente improcedibilità/estinzione della procedura; violazione del dovere di riunione delle procedure esecutive concorrenti (art. 524 e 550 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio esperibile avverso la decisione del giudice dell'esecuzione fosse l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e/o le ordinarie misure previste (richiesta di fissazione del termine ai sensi dell'art. 289 c.p.c. o instaurazione del giudizio di merito), non il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., poiché il provvedimento del giudice dell'esecuzione non aveva il carattere di decisione definitiva suscettibile del ricorso in Cassazione. La Corte ha inoltre osservato che la fase sommaria si era, di fatto, svolta (il creditore ha svolto controdeduzioni nell'udienza del 20/03/2023). Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile e lo Stato della Libia e Eni S.p.A. sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti controricorrenti, con liquidazioni forfetarie indicate nel dispositivo; è stato altresì disposto l'eventuale versamento del contributo unificato secondo la normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Stabilisce i limiti del ricorso straordinario per cassazione: ammesso solo per provvedimenti che abbiano natura di decisione definitiva. La Corte ha ritenuto inesistente il requisito della definitività per il provvedimento del giudice dell'esecuzione impugnato.

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Regola l'opposizione all'esecuzione; impone lo svolgimento della fase sommaria per le opposizioni proposte ai sensi del secondo comma. La censura principale del ricorrente riguardava la mancata tenuta di tale fase.

  • art. 616 cod. proc. civ.

    Prevede che il giudice che definisce la fase sommaria debba fissare un termine per l'introduzione del giudizio di merito; l'omissione di tale fissazione è sanabile con i rimedi ordinari e non rende il provvedimento impugnabile in Cassazione come definitivo.

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Rimedio esperibile per la parte che contesta atti esecutivi: la Corte ha indicato che, di norma, il controllo sui provvedimenti del giudice dell'esecuzione avviene mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

  • art. 289 cod. proc. civ.

    Consente l'istanza di integrazione del provvedimento: la Corte ha ricordato che, in caso di omissione di fissazione del termine, la parte può chiedere al giudice l'integrazione ai sensi dell'art. 289 o introdurre direttamente il giudizio di merito.

  • art. 553 cod. proc. civ.

    Riguarda l'ordinanza di assegnazione; nel caso era in discussione la "reviviscenza" di un'ordinanza di assegnazione adottata nel 2018 e poi revocata in precedenza dal Tribunale (poi oggetto di cassazione).

  • art. 548 cod. proc. civ.

    Regola la "ficta confessio" per i terzi pignorati che non resistono: il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto integrata la ficta confessio nei confronti di Eni sino a concorrenza dell'importo indicato.

  • art. 487 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina gli atti del giudice del tribunale, adottati ordinariamente con ordinanza; la Corte ha ricordato che non tutti gli atti/emessi dal giudice dell'esecuzione assumono carattere definitivo.

  • art. 336, comma 2, cod. proc. civ.

    Regola gli effetti esterni della cassazione: il ricorrente aveva invocato l'effetto estensivo della cassazione sui provvedimenti dipendenti, ma la Corte ha valutato la questione secondo i principi applicabili e i rimedi procedurali esistenti.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Impone al giudice di decidere su tutte le questioni poste dalle parti; il ricorrente lamentava omissione di pronuncia su eccezione di inesistenza del titolo esecutivo, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per le ragioni procedurali esposte.

Massime di principio

  • Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che definisce la fase sommaria ma omette di fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito non è automaticamente impugnabile con ricorso per cassazione: i rimedi ordinari sono la richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 289 c.p.c. o l'introduzione diretta del giudizio di merito.
  • Per considerare "svolta" la fase sommaria dell'opposizione non è richiesta una forma rigida: controdeduzioni effettive delle parti in udienza possono costituire lo svolgimento della sommarietà.
  • La tesi della "reviviscenza" di un provvedimento revocato non trova facile applicazione: effetti di rinnovata efficacia di provvedimenti revocati devono essere ancorati a regole di diritto positivo o a principi giurisprudenziali chiari; in assenza di ciò la via corretta rimane l'uso dei rimedi processuali ordinari.
  • Le questioni attinenti alla regolarità dell'esecuzione e all'esistenza del titolo esecutivo devono essere sollevate e trattate nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi; tali questioni possono essere valutate mediante i rimedi processuali previsti (art. 617 e ss.) prima di invocare mezzi straordinari.
  • La precisazione del valore della controversia e la ripartizione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi si determinano in relazione agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione e al valore del bene esecutato; parte soccombente può essere condannata in solido con altri soggetti quando vi sia adesione o identità di posizione processuale.

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