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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 06630/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, sindaci della Pininfarina S.p.A., hanno impugnato la sanzione irrogata dalla CONSOB (delibera n. 20383/13.04.2018, procedimento sanzionatorio n. 67085-2017) per presunta violazione dell'art. 149, comma 1, lett. a) TUF in relazione alle operazioni con parti correlate. La contestazione concerneva l'attività di consulenza svolta nel 2015 dallo Studio Legale Pavesio e Associati nell'ambito di una complessa operazione straordinaria (Piano industriale 2016-2020, Accordo di Investimento tra Pincar s.r.l. e Mahindra, e Accordo di Ristrutturazione con gli istituti finanziari). Il compenso complessivo pagato allo Studio era di Euro 688.278,00. CONSOB ha ritenuto che i sindaci non avessero vigilato sull'adozione delle procedure previste per le operazioni con parti correlate e che, pur essendo gli incarichi formalmente distinti, fossero sostanzialmente riconducibili a un unico incarico unitario, superando così la soglia di rilevanza che impone obblighi procedurali. I ricorrenti hanno censurato tra l'altro: tardiva verbalizzazione delle riunioni istruttorie della CONSOB; errata applicazione/interpretazione del Regolamento OPC e dell'art. 5 del Regolamento CONSOB n.17221/2010; carente prova dell'unitarietà degli incarichi (mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti); esclusione della responsabilità per sindaci nominati dopo alcuni conferimenti; erronea esclusione dell'operatività della disciplina OPC per attività ordinarie; calcolo del valore dell'operazione includendo IVA, rimborsi e contributi; ammissibilità e valutazione delle prove testimoniali; assenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza; applicazione non retroattiva della lex mitior (d.lgs. 72/2015) e questioni relative alla nozione di parte correlata.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello di Torino. Motivi principali: (i) l'eccezione di tardiva verbalizzazione non è stata ritenuta idonea a compromettere il contraddittorio o a pregiudicare il giudizio di opposizione, essendo il giudizio di opposizione centrato sulla fondatezza della pretesa sanzionatoria e non sulla validità formale di tutti gli atti amministrativi pregressi; (ii) la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui, anche per le operazioni di minor rilevanza, va considerata la sostanza del rapporto e non la mera forma: incarichi formalmente distinti possono essere aggregati se funzionali o connessi a un disegno unitario, per evitare elusioni tramite frazionamento; (iii) l'unitarietà dell'incarico a favore dello Studio Pavesio e Associati è stata considerata adeguatamente dimostrata in base al prospetto informativo, alla tempistica, alla finalità unitaria delle attività (superamento della crisi), alla modalità di pagamento (a carico di investitore) e alla ripartizione del compenso (75% riferito agli accordi di investimento e ristrutturazione); (iv) la valutazione massimale del giudice di merito sulle presunzioni e sulle prove non è stata ritenuta manifestamente illogica o contraddittoria; (v) la determinazione del valore dell'operazione è corretta includendo imposte, contributi e spese, perché occorre considerare il costo effettivo a carico dei soci; (vi) i sindaci possono essere chiamati a responsabilità omissiva per mancata vigilanza anche se le disposizioni primarie di dovere erano rivolte ai gestori: il Collegio sindacale doveva vigilare sull'osservanza delle procedure; (vii) non è spettata ai ricorrenti l'applicazione retroattiva della normativa sanzionatoria più favorevole (d.lgs. 72/2015) in assenza di specifica estensione normativa e tenuto conto della giurisprudenza e della disciplina transitoria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, i ricorrenti condannati alle spese processuali (importi liquidati) e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • D.lgs. 58/1998 (TUF), art. 149, primo comma, lett. a)

    art. 149, primo comma, lett. a) del d.lgs. 58/1998 (TUF)

    La norma mira a disciplinare obblighi di trasparenza e procedurali delle operazioni con parti correlate; la Corte ha interpretato che l'obbligo opera in relazione alla sostanza dell'operazione, valutando il superamento delle soglie di rilevanza cumulando incarichi connessi

  • D.lgs. 58/1998 (TUF), art. 193 e art. 195

    art. 193, terzo comma; art. 195 TUF

    Norme procedurali sanzionatorie in tema di opposizione alle sanzioni amministrative: la Corte ha ritenuto legittimo il sistema sanzionatorio applicato e la responsabilità omissiva dei sindaci per mancata vigilanza

  • Regolamento Consob n. 17221/2010 (Regolamento OPC), art. 4 e art. 5; Allegati

    Regolamento Consob n. 17221/2010, artt. 4 e 5, Allegato 3 e Allegato 4

    Il regolamento richiede procedure di trasparenza per operazioni con parti correlate e prevede documentazione informativa per operazioni di maggiore rilevanza; la Corte ha esteso il criterio sostanziale di valutazione (unitarietà e cumulazione) anche alle operazioni di minor rilevanza per prevenire elusioni

  • D.lgs. 72/2015, art. 6 (regime transitorio)

    art. 6, comma secondo, D.lgs. 72/2015

    Le modifiche normative introdotte non si applicano retroattivamente salvo che le Autorità abbiano emanato le disposizioni attuative; la Corte ha escluso l'applicazione automatica della lex mitior alle violazioni anteriori all'entrata in vigore delle disposizioni attuative

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamata: legge 689/1981)

    art. 1 e ss.; art. 3 L. 689/1981

    Principi generali in tema di responsabilità amministrativa e prova della colpa: la Corte ha ricordato che, ai fini della colpa amministrativa, è sufficiente la prova della condotta in violazione di norme specifiche e che l'inesigibilità del comportamento è onere della difesa

  • Codice Civile, art. 2391-bis

    Norma sulla disciplina delle operazioni con parti correlate e obblighi informativi dei soggetti coinvolti; la Corte l'ha richiamata nel quadro della nozione di 'parte correlata' e dell'ambito di vigilanza dei sindaci

  • Codice Civile, art. 2721 e artt. 2727, 2729 c.c.

    art. 2721 c.c.; artt. 2727 e 2729 c.c.

    Norme sulla prova civile (onere della prova, mezzi di prova): la Corte ha precisato limiti e regole sull'ammissibilità della prova per testi e sulla valutazione degli indizi, confermando il potere del giudice di merito nella valutazione della rilevanza probatoria

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (con riferimento alla L. 228/2012)

    art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n.228/2012)

    Previsione relativa all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte dei ricorrenti

Massime di principio

  • Per le operazioni con parti correlate la valutazione deve privilegiare la sostanza rispetto alla forma: incarichi formalmente distinti possono essere aggregati se connessi o funzionali a un disegno unitario e contribuiscono al superamento delle soglie di rilevanza
  • Il valore da considerare ai fini delle soglie è il costo complessivo 'a carico' della società (lordo di imposte, contributi e rimborsi) per rendere trasparente l'effettivo impatto economico dell'operazione
  • I sindaci (Collegio sindacale) possono essere ritenuti responsabili per omissione di vigilanza sulle procedure OPC: la responsabilità è omissiva e non richiede che le norme sanzionatorie primarie fossero rivolte direttamente ai gestori
  • La valutazione delle presunzioni e degli indizi spetta al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se il ragionamento è manifestamente illogico, contraddittorio o privo di alcun supporto probatorio
  • Le irregolarità formali del procedimento amministrativo (es. tardiva verbalizzazione) non annullano automaticamente il provvedimento sanzionatorio se non si dimostra un concreto pregiudizio alle facoltà difensive e all'esito del giudizio
  • La lex mitior (applicazione retroattiva della norma più favorevole) non si applica automaticamente alle sanzioni amministrative: occorre valutare la natura della sanzione e le disposizioni transitorie adottate dal legislatore e dalle Autorità competenti
  • In fase di contraddittorio e di impugnazione l'onere di dimostrare l'inesigibilità dell'adempimento o la buona fede grava sull'incolpato; la prova della condotta in violazione è invece sufficiente per integrare la responsabilità amministrativa

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