Cassazione Penale, Ordinanza n. 31558/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I difensori di due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato una pena ritenuta eccessiva, deducendo un unico motivo di ricorso: vizio di mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con conseguente eccessività del trattamento sanzionatorio. La censura non si confrontava in concreto con la motivazione della decisione impugnata, limitandosi a richiami generali ai criteri di determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che il motivo era inammissibile perché meramente assertivo e privo di confronto con la motivazione della sentenza d'appello; inoltre lo ha ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva legittimamente negato le attenuanti generiche valorizzando la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali di entrambi gli imputati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I criteri di cui all'art. 133 c.p. sono richiamabili nella motivazione sul riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche, dovendo il giudice indicare gli elementi ritenuti preponderanti nel giudizio di merito.
Le attenuanti generiche costituiscono oggetto di un giudizio di fatto del giudice di merito; il loro diniego è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, il giudizio del giudice di merito è un giudizio di fatto e la relativa motivazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della sua mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a formule generali sulla dosimetria della pena senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla gravità del fatto e sui precedenti penali dell'imputato, purché il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31543/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31544/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31546/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31547/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31549/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31551/2025 del 22/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →