Cassazione Civile, Ordinanza n. 04667/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da infiltrazioni provenienti da un terrazzo sovrastante, di esclusiva proprietà del convenuto in primo grado, che avrebbero danneggiato i locali di una discoteca gestita dagli attori. Il Tribunale di Roma aveva condannato il proprietario a eseguire i lavori indicati nella consulenza tecnica, redatta all'esito di un accertamento tecnico preventivo, e a pagare oltre sessantamila euro di risarcimento, rigettando la sua riconvenzionale. Il soccombente aveva poi proposto due diversi atti di appello, sostenendo che il primo non fosse stato correttamente recepito dal sistema telematico e chiedendo la rimessione in termini. La Corte d'appello dichiarava improcedibile il primo gravame e inammissibile il secondo. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) errata qualificazione del deposito telematico come "ricorso" anziché atto di citazione in appello, con violazione delle norme processuali sul PCT e della Costituzione; 2) omessa pronuncia sulla proroga del termine cadente in giorno festivo; 3) omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini, in relazione al preteso errore del sistema informatico e al rifiuto dell'atto da parte della cancelleria; 4) violazione del contraddittorio e decisione "a sorpresa" sulla procedibilità/improcedibilità dell'appello; 5) omesso esame di fatti decisivi e delle censure di merito proposte contro la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sull'istanza di rimessione in termini tempestivamente proposta dal difensore dopo l'anomalia del deposito telematico. Ha invece rigettato il primo motivo, ritenendo corretta alla luce della giurisprudenza di legittimità la valutazione del perfezionamento del deposito solo all'esito dell'intero procedimento informatico e del ricevimento della quarta PEC. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, escludendo che la decisione in rito fosse una decisione a sorpresa, e ha assorbito il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come base dei singoli motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata nella gestione dell'appello telematico.
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata.
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata.
richiamato nel primo motivo in relazione al deposito dell'atto introduttivo in via telematica.
richiamato nel primo motivo in tema di deposito dell'appello.
richiamato nel primo motivo e nel quarto motivo; la Corte esclude la censura sull'erronea qualificazione dell'atto e quella sulla pretesa decisione a sorpresa.
art. 13 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
richiamato per la disciplina tecnica del deposito telematico.
richiamato quale fonte dei principi del processo telematico.
art. 4, commi 1 e 2, d.l. n. 193 del 2009
richiamato nel quadro normativo del deposito telematico.
richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 193/2009.
richiamato come modifica normativa sul processo telematico.
richiamata come legge di conversione delle modifiche al processo telematico.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
richiamati in relazione alle doglianze sul deposito telematico, sul contraddittorio e sulla tutela del diritto di difesa.
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sull'istanza di proroga/rimessione in termini.
richiamato per la rimessione in termini in caso di decadenza non imputabile.
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata dalla sentenza d'appello.
richiamato nel quarto motivo con riferimento al contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio.
art. 281-sexies, comma 2, c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di decisione all'esito della discussione orale.
Massime di principio
- Nel processo telematico il perfezionamento del deposito richiede l'intero completamento della procedura informatica e il riscontro finale della cancelleria; in mancanza di tale esito non può dirsi perfezionato il deposito.
- L'istanza di rimessione in termini, se tempestivamente proposta a fronte di un'anomalia o di un impedimento nel deposito telematico, deve essere espressamente esaminata dal giudice; la sua omissione integra un vizio del procedimento e non può essere surrogata da un semplice riferimento all'istanza nella motivazione.
- Il vizio derivante dall'omesso esame dell'istanza di rimessione in termini è autonomamente rilevante come error procedurale, senza necessità che la parte dimostri uno specifico nocumento, poiché l'esame della domanda avrebbe potuto condurre a una diversa decisione sulla procedibilità o ammissibilità dell'impugnazione.
- Una decisione di rito adottata senza previo invito alla discussione non è di per sé "a sorpresa" quando abbia ad oggetto questioni di puro diritto processuale, salvo specifiche ipotesi in cui il contraddittorio debba essere attivato anche su tali questioni.
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini impone la cassazione con rinvio quando siano necessari ulteriori accertamenti di fatto sulla non imputabilità della decadenza e sugli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda.
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