Cassazione Civile, Ordinanza n. 35509/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce dall'opposizione proposta da una consulente tecnica d'ufficio al decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in un giudizio civile. La consulente chiedeva un aumento dell'onorario sino al doppio, la moltiplicazione del compenso per 17 valutazioni anziché 13, e contestava la decurtazione del 50% applicata dal giudice di merito per gli accertamenti compiuti con l'ausilio di un altro ausiliario autorizzato. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione confermando la liquidazione complessiva del compenso. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità del provvedimento per carenza e apparenza di motivazione, sostenendo che il Tribunale si fosse limitato a un richiamo della decisione impugnata; 2) omesso esame di fatti decisivi ai fini della maggiore liquidazione, individuati nel valore della causa presupposta, nell'entità delle operazioni, nel numero delle parti, nella complessità della normativa bancaria applicabile e nella asserita portata innovativa del criterio valutativo utilizzato, elementi che a suo dire avrebbero dimostrato la particolare complessità e difficoltà dell'incarico e quindi il diritto al raddoppio del compenso. Il Ministero resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, fondato sulla violazione dell'art. 101 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione, chiarendo che la motivazione per relationem è ammissibile se il giudice di secondo grado dà conto delle ragioni della condivisione della decisione richiamata, come avvenuto nel caso concreto: il Tribunale aveva esposto la corretta individuazione del valore dell'incarico, la corretta considerazione del grado di complessità, la corretta applicazione dell'art. 2 del D.M. 30 giugno 2002 e la condivisibile esclusione della maggiorazione prevista dall'art. 52 del D.P.R. n. 115 del 2002. Ha quindi osservato che non vi era alcuna adesione acritica alla decisione di primo grado e che il giudice di merito aveva già considerato tutti gli elementi valorizzati dalla ricorrente. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per censurare la nullità del provvedimento per carenza o apparenza di motivazione; la Corte esclude la violazione perché la motivazione del Tribunale era sufficiente e non apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude la fondatezza perché i fatti indicati erano già stati considerati dal giudice di merito
art. 2 del D.M. 30 giugno 2002
richiamato come criterio correttamente applicato dal Tribunale per la valutazione del compenso dell'ausiliario
art. 52 del D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere la maggiorazione del compenso richiesta dalla ricorrente
invocato nel ricorso incidentale condizionato del Ministero, ma la censura resta assorbita
art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima quando il giudice di secondo grado non si limiti a un rinvio meramente formale, ma renda percepibili le ragioni della condivisione della decisione richiamata e i punti decisivi della valutazione compiuta.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando i fatti asseritamente omessi risultano in realtà già esaminati dal giudice di merito, anche se non sono stati recepiti nel senso auspicato dalla parte.
- Nel giudizio sulla liquidazione del compenso dell'ausiliario, il giudice di merito conserva un apprezzamento sui parametri normativi applicabili e sulla complessità dell'incarico; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una diversa lettura dei medesimi elementi di fatto, se la motivazione è congrua.
- La richiesta di maggiorazione del compenso deve trovare specifico fondamento nei criteri normativi applicabili; se il giudice esclude la ricorrenza dei presupposti per la maggiorazione e spiega il percorso logico seguito, la censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa ponderazione degli elementi istruttori.
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