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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33119/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato era sottoposto a due distinti procedimenti in fase di udienza preliminare: uno davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, relativo anche al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e ad altri reati in materia di stupefacenti, e uno davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, relativo a diversi reati in materia di stupefacenti commessi in più luoghi, tra cui Gussago e Villa Carcina. La difesa aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia per alcuni capi, sostenendo che i fatti fossero espressione del medesimo disegno criminoso posto a fondamento dell'attività associativa contestata nel procedimento di Reggio Calabria. Il giudice bresciano aveva ritenuto sussistente la connessione ex artt. 12, comma 1, lett. b), e 16 c.p.p., ma aveva affermato la propria competenza individuando come reato più grave, e temporalmente prioritario a parità di gravità, un episodio commesso a Gussago e Villa Carcina il 14 e 15 aprile 2020. La difesa ha quindi denunciato un conflitto di competenza ex art. 28 c.p.p., sostenendo, da un lato, che il vincolo della continuazione determinasse una sostanziale unitarietà dei fatti e, dall'altro, che il primo reato più grave fosse invece quello commesso il 17 e 19 marzo 2020 ad Ardore, Cesano Maderno e Milano, oggetto del procedimento di Reggio Calabria. La Corte ha ritenuto che il conflitto non sussistesse: non vi era stata una contrapposizione attuale tra due giudici, poiché nessuno dei due aveva assunto un'iniziativa contrastante affermando o negando la propria competenza sul medesimo fatto. Inoltre, i reati unificati dalla continuazione conservano autonomia ontologica e non costituiscono un unico fatto storico; la connessione per continuazione riguarda quindi fatti diversi e non consente di utilizzare la denuncia di conflitto per risolvere questioni di competenza per connessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la denuncia di conflitto di competenza e ha disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. Ha escluso che la continuazione trasformi una pluralità di reati autonomi in un unico fatto storico e ha rilevato l'assenza di iniziative contrastanti dei due giudici sul medesimo fatto. Le questioni relative alla competenza per connessione potranno essere coltivate nel processo di cognizione; dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, l'eventuale applicazione della continuazione potrà essere richiesta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.p.

    Il conflitto di competenza è disciplinato dall'art. 28 cod. proc. pen.

    Il conflitto presuppone la contemporanea pendenza davanti a giudici diversi di procedimenti aventi a oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona e richiede iniziative contrastanti dei giudici. La denuncia non è utilizzabile per risolvere questioni relative alla competenza per connessione.

  • art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p.

    vi è connessione tra i procedimenti quando una persona è imputata di più reati ... quando queste siano esecutive di un medesimo disegno criminoso

    La connessione derivante dalla continuazione riguarda una pluralità di reati autonomi e non determina l'identità ontologica del fatto necessaria per un conflitto di competenza.

  • art. 16 c.p.p.

    in caso di connessione ... la competenza spetta al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato più grave

    La norma disciplina l'attribuzione della competenza per connessione, questione distinta e non risolvibile mediante la denuncia di conflitto in assenza di contrasto tra giudici sul medesimo fatto.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione unifica più reati soltanto per determinati effetti giuridici, soprattutto sanzionatori, senza eliminare l'autonomia strutturale e storica delle singole violazioni.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La considerazione unitaria dei reati continuati opera solo nei casi e per gli effetti previsti dalla legge, tra cui può rientrare la valutazione della particolare tenuità del fatto.

  • art. 649 c.p.p.

    divieto di un secondo giudizio

    La disciplina dei conflitti tutela il ne bis in idem prevenendo la duplicazione di giudizi sul medesimo fatto.

  • art. 669 c.p.p.

    rimedio in sede di esecuzione

    Quando il medesimo fatto sia stato oggetto di distinti giudizi, il sistema prevede il rimedio in sede esecutiva.

  • art. 671 c.p.p.

    applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione

    Dopo il passaggio in giudicato delle sentenze, l'eventuale continuazione tra reati giudicati separatamente può essere verificata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 25 Cost.

    giudice naturale precostituito per legge

    La disciplina dei conflitti concorre a garantire il giudice naturale precostituito per legge.

  • art. 4 Prot. 7 CEDU

    La risoluzione dei conflitti mira a prevenire la duplicazione di procedimenti e giudizi sul medesimo fatto.

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La disciplina dei conflitti è collegata alla tutela del divieto di duplicazione dei procedimenti penali per il medesimo fatto.

Massime di principio

  • Il conflitto di competenza presuppone la contemporanea pendenza di procedimenti davanti a giudici diversi aventi a oggetto il medesimo fatto storico attribuito alla stessa persona, nonché l'assunzione di iniziative processuali contrastanti da parte dei giudici.
  • Il conflitto positivo di competenza richiede l'identità ontologica del fatto, intesa come corrispondenza storico-naturalistica della condotta, dell'evento, del nesso causale e delle circostanze essenziali di tempo, luogo e persona; non è sufficiente che i fatti siano connessi o collegati da un rapporto di continuazione.
  • Il reato continuato non costituisce un reato unico né un unico fatto storico: i singoli reati conservano autonomia strutturale, ai fini della condotta, dell'antigiuridicità, della colpevolezza, delle circostanze e dell'imputazione, mentre l'unitarietà opera soltanto per gli effetti previsti dalla legge.
  • La denuncia di conflitto di competenza non può essere utilizzata per prospettare questioni riguardanti esclusivamente la competenza per connessione, compresa l'individuazione del reato più grave ai fini dell'art. 16 c.p.p.
  • Quando più reati autonomi sono connessi dal medesimo disegno criminoso ma non costituiscono la stessa condotta, l'eventuale questione sulla competenza per connessione deve essere fatta valere nel processo di cognizione; l'applicazione della continuazione tra decisioni irrevocabili può essere richiesta in sede esecutiva.
  • La clausola dei casi analoghi prevista dall'art. 28, comma 2, c.p.p. estende la disciplina dei conflitti a situazioni di effettiva frizione giurisdizionale equivalenti a quelle tipiche, ma non consente di configurare un conflitto in assenza di un contrasto attuale tra organi giudicanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNe bis in idem

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