Cassazione Civile, Ordinanza n. 16229/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società appaltatrice aveva convenuto la Croce Rossa Italiana per ottenere il pagamento del corrispettivo di un appalto di manutenzione e riparazione della centrale operativa e, in particolare, di alcune fatture concernenti anche la fornitura di componenti informatiche. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello aveva parzialmente accolto il gravame, riconoscendo la legittimazione passiva della Croce Rossa per le domande nascenti dal contratto, ma rigettando la pretesa relativa alle fatture per componenti informatiche perché non era stato provato che tali prestazioni rientrassero nell’oggetto contrattuale, essendo stato prodotto solo parzialmente il capitolato tecnico allegato al contratto. Inoltre la Corte territoriale aveva ritenuto non provato l’effettivo svolgimento di alcune attività fatturate e aveva riconosciuto solo gli interessi di mora sugli importi pagati in ritardo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali per la mancata decisione sulle istanze istruttorie (CTU e testimoni) reiterate nei gradi di merito; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di documenti, sostenendo che le prestazioni fatturate erano state richieste e accettate dalla stazione appaltante; 3) ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello negato che il contratto comprendesse anche attività ulteriori, quali software e componenti informatiche, asseritamente inserite nel concreto svolgimento del rapporto; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici i primi tre motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova scritta del contenuto del contratto e sulla mancata dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate; ha inoltre osservato che la valutazione delle prove appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il controllo di legittimità sulle spese è limitato alla violazione del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa, mentre la compensazione parziale per soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed era comunque adeguatamente motivata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia sulle istanze istruttorie
richiamato per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che la doglianza è inammissibile quando mira a rimettere in discussione l’apprezzamento delle risultanze probatorie riservato al merito
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che la diversa valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito non è censurabile in cassazione
richiamato in relazione alle richieste istruttorie formulate in primo grado
richiamato in relazione alle richieste istruttorie reiterate in appello
richiamato per censurare la compensazione delle spese di lite; la Corte ne limita il sindacato di legittimità ai soli casi di violazione del principio di non porre le spese a carico della parte vittoriosa
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto forma di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o di omesso esame di documenti, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di merito.
- Chi deduce l’omessa pronuncia su richieste istruttorie deve indicare in modo specifico perché i mezzi richiesti sarebbero stati decisivi e quale fatto decisivo avrebbero consentito di provare; la doglianza è generica se non si confronta con la ratio della decisione di merito.
- Quando la pretesa creditoria deriva da un contratto di appalto, incombe sulla parte che agisce l’onere di provare il contenuto dell’accordo e che le prestazioni fatturate rientrassero effettivamente nell’oggetto contrattuale; la mera fatturazione o l’allegazione di richieste informali di ulteriori attività non basta.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola risultanza istruttoria, essendo sufficiente una motivazione complessiva che indichi gli elementi posti a base del convincimento e renda implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la decisione.
- Il sindacato della Cassazione sulla liquidazione delle spese è limitato alla violazione del principio che vieta di porre le spese a carico della parte vittoriosa; la scelta di compensare in tutto o in parte le spese per soccombenza reciproca appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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