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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23432/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la domanda di liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen. per vari periodi di detenzione (28/01/2015-21/02/2015; 03/09/2015-05/04/2018; 06/04/2018-30/10/2018). Il ricorrente censura: (i) contraddittorietà nel ritenere il periodo 06/04/2018-30/10/2018 incluso nel titolo esecutivo e poi dichiararlo inammissibile; (ii) mancata valutazione dei comportamenti concreti durante i periodi di detenzione in presenza di una "contestazione aperta" per associazione di tipo mafioso, ossia omissione nel verificare se la partecipazione fosse protratta oltre le date indicate; (iii) mancata motivazione sulla effettiva gravità e rilevanza delle due sanzioni disciplinari (24/08/2017 e 15/12/2017) ai fini dell'esclusione dal beneficio, senza valutazione frazionata dei semestri ai sensi dell'art.54.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondate le censure: ha rilevato contraddittorietà nella dichiarazione di inammissibilità del periodo 06/04/2018-30/10/2018 nonostante il Tribunale riconoscesse che quel periodo era ricompreso nel titolo esecutivo; ha ricordato la giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di "contestazione aperta", il giudice deve verificare sulla base della motivazione delle sentenze di merito se la condotta contestata si sia protratta oltre determinate date e non può limitarsi a un automatismo; ha inoltre osservato che l'ordinanza impugnata non ha argomentato la rilevanza concreta e la gravità delle sanzioni disciplinari né la loro incidenza sui semestri precedenti o successivi. Per tali lacune motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio, demandando una valutazione autonoma e motivata sui punti indicati.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    Disciplina la liberazione anticipata e richiede valutazione del comportamento del condannato per periodi semestrali; va valutata in modo frazionato e concreto, non mediante automatismi collegati alla sola esistenza di una condanna.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    Fondamenti di impugnazione per cassazione utilizzati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto).

  • art. 24 Costituzione / art. 6 CEDU (comma 3 richiamato)

    Richiamati in relazione al diritto a un processo equo e a una motivazione adeguata delle decisioni; la loro invocazione mira a sottolineare l'obbligo di motivazione e la possibilità di difesa nel procedimento esecutivo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'estratto del motivo riprodotto in cassazione; richiamato nella prefazione del motivo del ricorso.

Massime di principio

  • Se un periodo di detenzione è incluso nel titolo esecutivo, il giudice non può poi dichiararlo inammissibile senza motivazione coerente: la coerenza tra accertamento del titolo e ammissibilità della richiesta deve essere esplicitata.
  • In presenza di "contestazione aperta" (reato permanente o contestazione temporale incerta), il giudice deve verificare, sulla base della motivazione delle sentenze di merito, se e fino a quando la condotta si sia effettivamente protratta; non è ammesso un automatismo che precluda il beneficio in assenza di prova del protrarsi della condotta.
  • Le sanzioni disciplinari interne hanno rilevanza ai fini della liberazione anticipata solo se la loro gravità e la loro incidenza effettiva sui semestri valutati sono adeguatamente motivate: il giudice deve valutare le sanzioni nel contesto e frazionare la valutazione per semestre.
  • La motivazione è essenziale: decisioni che incidono sui benefici esecuzioni richiedono argomentazioni puntuali e riferite ai fatti concreti; carenze motivazionali possono comportare annullamento e rinvio.
  • In situazioni analoghe, l'accusa ha l'onere di provare la protrazione della condotta per reati con contestazione aperta; il sospetto o il mero riferimento alla imputazione non sostituiscono una valutazione probatoria e motivata.

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