Cassazione Penale, Ordinanza n. 07489/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e sostanzialmente reiterativi di doglianze già valutate in appello, sorrette da argomentazioni giuridicamente corrette e non manifestamente illogiche. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I motivi dedotti contestavano, in sostanza, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito: quanto alla resistenza, si sosteneva l'insussistenza o comunque l'erronea valutazione della condotta tenuta durante l'arresto; quanto al danneggiamento, si negava la riferibilità all'imputato del danneggiamento del muro della caserma, attribuendolo genericamente alla fidanzata arrestata con lui. La Corte rileva però che tali censure erano meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, sulla base del verbale di arresto e degli atti successivi, che avevano descritto una condotta di calci e sbracciamenti contro l'auto di servizio e contro gli operanti per sottrarsi al trasferimento in caserma, oltre al danneggiamento del muro con calci e sputi di sangue.
Norme richiamate
La condotta di calci e sbracciamenti contro gli operanti, posta in essere per impedire che l'imputato fosse condotto in caserma per l'identificazione, è stata ritenuta pacificamente integrativa del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, si applicano le statuizioni accessorie previste dalla norma, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norma richiamata per qualificare la resistenza posta in essere nei confronti degli operanti di polizia giudiziaria.
Norma richiamata per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua, logicamente corretta e non manifestamente illogica.
- La condotta diretta a opporsi fisicamente all'azione degli operanti per impedire un accompagnamento in caserma o un'identificazione può integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
- Ai fini del danneggiamento, la responsabilità può essere desunta da un complesso di elementi fattuali valutati unitariamente, anche in presenza di contestazioni difensive meramente assertive sulla riferibilità materiale del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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