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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29359/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva in parte riformato la decisione di primo grado (assolvendo dai reati di alcuni capi e rideterminando le pene), ma aveva confermato la responsabilità degli odierni imputati per il reato di intestazione fittizia di beni (art. 512-bis c.p.) con riferimento alla fittizia titolarità dell'Associazione Sportiva Marilyn Club e dell'impresa NAOS, nonché per altre imputazioni. I ricorsi in Cassazione denunciavano violazioni di legge e vizio di motivazione (in particolare contestando la configurabilità dell'art. 512-bis, il travisamento delle intercettazioni, la qualificazione del circolo come esercizio aperto al pubblico, la carenza dell'elemento soggettivo e la determinazione della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le censure proposte erano, di fatto, contestazioni del giudizio di merito e consistenti in una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato in modo esaustivo e logicamente coerente l'accertamento della responsabilità per il reato di intestazione fittizia (anche alla luce della giurisprudenza consolidata secondo cui il trasferimento fittizio tramite un interposto, con contratto con l'amministrazione giudiziaria, integra l'art. 512-bis se il reale controllo rimane al disponente) e le altre statuizioni di merito, nonché la valutazione del trattamento sanzionatorio. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le statuizioni della Corte d'Appello restano confermate; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che integra il delitto anche la condotta del titolare che, pur con atto formale posto in essere da un interposto (contratto di affitto con l'amministrazione giudiziaria), mantiene il controllo effettivo dell'azienda sottoposta a sequestro per eludere misure patrimoniali o agevolare reati di riciclaggio/reimpiego

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamata la situazione processuale pregressa del Cartisano (coinvolgimento in indagini e misure), utile a valutare la fondatezza della previsione di possibili interventi giudiziari e quindi il dolo eventuale di elusione

  • artt. 187 e 192 cod. proc. pen.

    Censite dalle difese come vizio di motivazione; la Corte chiarisce che tali doglianze che puntano a una diversa valutazione del materiale probatorio non sono ammissibili in Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi tassativamente indicati (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, incompatibilità con altri atti processuali), e non consente una rivalutazione dei fatti

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per chiarire che l'interposto che si rende fittiziamente titolare di beni concorre, a titolo di concorso (art.110), nella commissione del reato di trasferimento fraudolento

  • artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni per il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Menționato solo in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un sindacato di merito volto a rivedere la valutazione delle prove: le doglianze devono mirare a vizi di legge o a vizi gravi e specifici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà, incompatibilità con atti del processo).
  • L'art. 512-bis c.p. può essere integrato anche quando la formale attribuzione della titolarità o della disponibilità di beni sia effettuata tramite un interposto che stipula atti con l'amministrazione giudiziaria: rileva il controllo effettivo e la finalità elusiva o di agevolazione di reati patrimoniali illeciti.
  • La prova dell'elemento soggettivo di elusione patrimoniale non richiede necessariamente l'esistenza di una misura già adottata; è sufficiente che l'agente possa fondatamente presumere l'avvio o l'adozione di interventi giudiziari.
  • La configurazione del reato di trasferimento fraudolento è compatibile con fattispecie dove il vincolo cautelare è già in atto e il titolare mantenga di fatto la gestione tramite terzi.
  • Per impugnare con successo la quantificazione della pena in Cassazione occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o carente, non bastano espressioni di dissenso rispetto all'apprezzamento della gravità del fatto o alla valutazione del profilo soggettivo.

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