Cassazione Penale, Sentenza n. 22779/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Torino del 15/12/2025; il ricorrente denunciava mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli esiti della consulenza balistica e medico-legale e, in subordine, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame dei consulenti tecnici, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto il ricorrente ha formalmente rinunciato all'impugnazione con atto depositato il 30/03/2026, sottoscritto e munito di procura speciale. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità. A seguito della dichiarazione di inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabili ragioni di esonero da colpa per la rinuncia. Sul merito sostanziale del motivo (valutazione delle consulenze) la Corte non si è pronunciata per l'inammissibilità procedurale del ricorso.
Norme richiamate
Norma applicata dalla Corte d'assise d'appello per qualificare il fatto come omicidio colposo: il comportamento è stato ritenuto assimilabile a una legittima difesa putativa con superamento per colpa dei limiti della difesa.
Norma cui era stata originariamente ascritta la condotta (omicidio doloso) dal G.u.p.; poi riformulata in appello in omicidio colposo.
Circostanza attenuante riconosciuta sia dal G.u.p. sia dalla Corte d'assise d'appello e considerata nella determinazione della pena.
Ulteriore circostanza attenuante richiamata nella sentenza, applicata congiuntamente alla riduzione di pena per la scelta del rito.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; nella decisione è richiamata quale parametro processuale per la richiesta di riesame dei consulenti tecnici.
art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso invocati dal ricorrente (manifesta illogicità della motivazione e insufficienza della motivazione in relazione agli accertamenti tecnici).
art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a causa della rinuncia all'impugnazione.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria da versare alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata anche nel caso di rinuncia secondo la giurisprudenza richiamata.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Giurisprudenza costituzionale citata per affermare il principio che non opera esonero da responsabilità in ordine alla causa di inammissibilità, utile a giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Cass. Sez. 4, n. 16425/2015; Cass. Sez. 5, n. 28691/2016
Giurisprudenza di legittimità richiamata per sostenere che l'art. 616 cod. proc. pen. deve trovare applicazione anche quando l'inammissibilità è determinata dalla rinuncia all'impugnazione (art. 591).
Massime di principio
- La rinuncia formale all'impugnazione in Cassazione (depositata e munita di procura ove richiesta) determina l'inammissibilità automatica del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), con conseguente impossibilità di esaminare i motivi di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta responsabilità per spese processuali e, salvo ragioni di esonero, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.; la giurisprudenza ritiene che la norma si applichi indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità.
- Se l'obiettivo è contestare valutazioni tecniche (consulenze balistiche o medico-legali), è preferibile chiedere tempestivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale davanti al giudice che ha compiuto gli accertamenti (richiamando art. 603 e gli specifici motivi di cui ad art. 606) prima di arrivare alla rinuncia o all'impugnazione definitiva.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e l'esame diretto dei consulenti tecnici sono strumenti essenziali quando si sollevano vizi nella valutazione delle prove tecniche; senza averli esperiti, il ricorso in Cassazione può risultare meno efficace o essere abbandonato.
- Quando una Corte d'appello riformula la qualificazione giuridica del fatto (es. da omicidio doloso a omicidio colposo per eccesso colposo in legittima difesa putativa), chi impugna deve valutare sia gli aspetti probatori sia le implicazioni della nuova ricostruzione fattuale, e agire con tempestività per ottenere accertamenti tecnici integrativi se necessari.
- La rinuncia all'impugnazione deve essere valutata con attenzione dal difensore e dal cliente: una rinuncia formale preclude ogni ulteriore sindacato di legittimità e può comportare sanzioni economiche.
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