Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29066/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per la indebita fruizione del patrocinio a spese dello Stato. Secondo la sentenza di merito, nelle istanze di ammissione al beneficio l'interessato aveva omesso scientemente di indicare elementi rilevanti del nucleo familiare: con riferimento alla moglie, la proprietà di una parte di immobile destinata a opificio e quindi produttiva di reddito; con riferimento alla figlia, il reddito da lavoro percepito. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza l'insussistenza del dolo richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e, comunque, riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. Ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla sussistenza del dolo, osservando che l'omissione di dati reddituali rilevanti nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata consapevole e volontaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disposizione ritenuta integrata dall'omessa indicazione, nelle istanze di patrocinio a spese dello Stato, di redditi e utilità rilevanti ai fini della valutazione del requisito economico, con dolo generico anche nella forma eventuale.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante deve essere computato anche il reddito di qualunque persona convivente che contribuisca alla vita in comune.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo al reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, il dolo è generico e può sussistere anche nella forma del dolo eventuale.
  • Integra il reato l'omissione consapevole e volontaria, nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, di elementi reddituali o patrimoniali rilevanti del richiedente o dei conviventi che contribuiscono alla vita comune.
  • Ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il reddito da considerare comprende anche quello delle persone conviventi che partecipano alla vita familiare comune.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già specificamente esaminate e motivate dalla sentenza impugnata, senza evidenziare un reale vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.