Cassazione Penale, Ordinanza n. 06023/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi la condanna già pronunciata in appello e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte respinge la tesi difensiva sulla prescrizione, calcolando la data di estinzione al 5 settembre 2027 sulla base della data del fatto, dell'aumento per recidiva e degli effetti degli atti interruttivi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo deduce violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La difesa sostiene che il termine prescrizionale sarebbe maturato prima della decisione di secondo grado; la Corte di cassazione ritiene invece che il motivo sia manifestamente infondato, poiché la recidiva reiterata incide sul calcolo del termine minimo di prescrizione e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo, sicché alla data della decisione il reato non era ancora prescritto.
Norme richiamate
art. 495, 99 comma 4 cod. pen.
Norma incriminatrice del reato confermato in appello, relativa alla falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale su identità o qualità personali proprie o altrui; nel caso concreto la condanna è stata mantenuta.
art. 495, 99 comma 4 cod. pen.
La recidiva reiterata è considerata circostanza ad effetto speciale rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.
ex art. 157, comma secondo, cod. pen.
La recidiva reiterata incide sul termine minimo di prescrizione del reato, prolungandolo.
ex art. 161, comma secondo, cod. pen.
In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo di prescrizione.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU
La Corte esclude che l'incidenza della recidiva sul calcolo della prescrizione integri una violazione del ne bis in idem sostanziale convenzionale, richiamando l'orientamento della Corte EDU.
Dispositivo di declaratoria di inammissibilità del ricorso e di condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, rileva nel calcolo del termine di prescrizione sia quanto al termine base sia, in presenza di atti interruttivi, quanto al termine massimo.
- La prescrizione non rientra nell'ambito di tutela del ne bis in idem sostanziale di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la mancata declaratoria di prescrizione è manifestamente infondato quando il calcolo dei termini, effettuato secondo le norme applicabili e in base agli atti processuali, dimostri che il reato non era ancora estinto alla data della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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