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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13054/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato (artt. 81 cpv cod. pen. e 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) lamentando: (i) la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale e quindi l'assenza del contraddittorio, con la conseguente impossibilità per l'imputato di esercitare la facoltà di rinunciare alla prescrizione; (ii) la violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte pronunciato la formula di merito prevista dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata per violazione delle norme sul contraddittorio (nullità per mancata partecipazione e mancata comunicazione dell'udienza camerale) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Reggio Calabria per il prosieguo del giudizio in udienza con il necessario contraddittorio. La decisione fa riferimento anche all'orientamento delle Sezioni Unite e alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 111 del 2022 che ha dichiarato criticabile l'interpretazione che escludeva l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione quando la sentenza d'appello abbia prosciolto per prescrizione senza contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma a pena di nullità riguardante la comunicazione delle udienze: la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale determina nullità assoluta della sentenza predibattimentale emessa de plano in assenza di contraddittorio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà del giudice di decidere in camera di consiglio per cause di non punibilità ma impone che la sentenza sia adottata sentiti il pubblico ministero e l'imputato (salvo opposizione). Va interpretato nel senso che, anche in appello, la declaratoria di estinzione per prescrizione richiede contraddittorio e possibilità di rinuncia.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di primo grado la possibilità di decidere in camera di consiglio senza dibattimento purché siano sentiti PM e imputato; la norma evidenzia l'importanza del contraddittorio anche quando si adotta la decisione deflattiva.

  • art. 568 comma 4 cod. proc. pen.

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'interpretazione restrittiva di questa norma incostituzionale nella misura in cui escludeva l'interesse ad impugnare in cassazione la sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione senza contraddittorio; di conseguenza il ricorso dell'imputato è ammissibile per tutelare il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e della ragionevole durata; la Corte Costituzionale ha chiarito che la durata non può prevalere sulle garanzie fondamentali: un procedimento privo di contraddittorio non è conforme all'art. 111 Cost. a prescindere dalla sua durata.

  • art. 24 Cost.

    Garantisce il diritto alla difesa tecnica; la mancata attivazione del contraddittorio incide su questo diritto e legittima l'impugnazione della sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa de plano.

  • artt. 81 cpv cod. pen. e 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norme sostanziali che individuano il reato e le circostanze contestate all'imputato; nella sentenza d'appello era stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione con riferimento a tali disposizioni.

  • Sentenza Corte Cost. n. 111 del 2022

    Ha ritenuto incostituzionale l'interpretazione che impediva all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro sentenze di appello che dichiarano la prescrizione senza contraddittorio, riaffermando la centralità del contraddittorio e del diritto di difesa anche rispetto agli obiettivi deflattivi.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli) e pronunce di merito citate

    Le Sezioni Unite avevano qualificato come nullità assoluta le sentenze predibattimentali di proscioglimento emesse de plano in appello, ma ammettevano in passato che la causa estintiva potesse prevalere salvo prova evidente di innocenza; la Corte Costituzionale e la successiva cassazione hanno temperato e ridefinito questo approccio richiedendo il contraddittorio.

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione adottata de plano in appello senza previa partecipazione e senza notifica dell'udienza camerale è viziata da nullità assoluta per violazione del diritto di difesa e dell'obbligo di contraddittorio.
  • Anche se lo scopo dell'istituto di decisione in camera di consiglio è deflattivo, il giudice è tenuto a sentire il pubblico ministero e l'imputato; l'imputato ha interesse a essere avvisato dell'udienza perché può rinunciare alla prescrizione o chiedere formule più ampie di assoluzione.
  • La Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per la celebrazione dell'udienza con contraddittorio, quando risulti la violazione delle garanzie processuali.
  • La pronuncia della Corte Costituzionale n. 111/2022 conferma che la tutela del diritto di difesa e del giusto processo prevale sulle esigenze di immediata definizione del procedimento; pertanto, le regole sulla rapidità processuale non giustificano l'omissione del contraddittorio.
  • In situazioni analoghe l'imputato deve verificare la regolarità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale e potrà proporre ricorso se la sentenza è stata adottata in assenza di contraddittorio; è possibile che la Cassazione annulli e rimetta gli atti al giudice di appello per nuovo esame con le parti presenti.
  • Solo in ipotesi straordinarie e con chiari elementi di prova dell'innocenza potrebbe ritenersi giustificato, secondo la giurisprudenza precedente, l'uso della formula di merito senza rinvio; tuttavia la più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità enfatizza il bisogno del contraddittorio.

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