Cassazione Civile, Ordinanza n. 15065/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda due appartamenti in Angri. Una società, divenuta proprietaria dei beni per decreto di trasferimento emesso nell'ambito di una procedura esecutiva, ha resistito alla domanda con cui un soggetto fisico chiedeva di essere dichiarato proprietario per usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provato il possesso uti dominus dal 1987, sulla base di residenza storica, utenze, comunicazioni di enti e di un contratto di locazione da lui stipulato nel 2004. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il termine ventennale fosse decorso e che la detenzione non fosse compatibile con una mera tolleranza. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, tra gli altri, carenza assoluta o apparenza di motivazione e violazione delle norme sull'usucapione: ha sostenuto che la relazione con i beni non era un possesso originario, ma derivava da una consegna da parte della madre del resistente, situazione che avrebbe richiesto un atto di interversione del possesso; ha inoltre valorizzato un verbale di accesso del CTU in cui il resistente si sarebbe qualificato come inquilino o comodatario di un terzo, prospettando che tale dichiarazione integrasse riconoscimento dell'altruità del bene e quindi interruzione del termine utile per usucapire. I motivi residui, poi assorbiti, concernevano ulteriori vizi processuali, travisamento delle prove, omesso esame e nullità della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati l'ottavo, il nono, il dodicesimo e il tredicesimo motivo. Ha rilevato che la sentenza d'appello era affetta da motivazione apparente e comunque da errore di diritto nella applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c.: non aveva chiarito a che titolo il resistente avesse ottenuto la disponibilità degli immobili, né aveva adeguatamente accertato se si trattasse di possesso utile ad usucapione o di mera detenzione derivante da un iniziale fatto del proprietario o di altro soggetto. Inoltre, ha affermato che la dichiarazione resa dal resistente nel verbale di accesso del CTU, nella parte in cui egli si qualificava come conduttore/comodatario e comunque riconosceva l'altruità del bene, avrebbe dovuto essere valutata quale possibile riconoscimento del diritto altrui e quindi come fatto interruttivo del termine di usucapione ex artt. 1165 e 2944 c.c. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di usucapione e delle questioni connesse.
Norme richiamate
La presunzione di possesso utile ad usucapionem non opera quando la relazione con il bene deriva da un iniziale fatto del proprietario o da un titolo di detenzione; in tale ipotesi è necessario un atto di interversione del possesso, esteriormente percepibile dal proprietario.
Il possesso intermedio può essere presunto solo se sia già provato un possesso utile nella sua continuità; la Corte ha censurato l'uso automatico della presunzione in assenza di un accertamento adeguato sulla natura originaria della relazione con il bene.
Per usucapire la proprietà è necessario provare il possesso continuo, pacifico, pubblico e con animus domini per il tempo richiesto; il giudice deve accertare in concreto se tali requisiti ricorrano.
Le norme generali sulla prescrizione si applicano all'usucapione in quanto compatibili, comprese quelle sull'interruzione del termine.
Il riconoscimento del diritto altrui da parte di chi possiede il bene interrompe il termine utile per usucapire; il riconoscimento può risultare anche da una manifestazione tacita ma univoca di volontà.
L'atto pubblico fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, ma non della loro veridicità intrinseca o della loro effettiva intenzione.
La Corte ha ravvisato una censura di omessa o insufficiente considerazione di una specifica deduzione difensiva relativa al valore del verbale di accesso e al riconoscimento dell'altruità del bene.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; una motivazione meramente apparente o lacunosa integra nullità della sentenza.
La ricorrente ha dedotto vari vizi di legittimità, in particolare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di legge, alcuni dei quali sono stati assorbiti dall'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- Chi agisce per usucapione deve provare tutti i fatti costitutivi della fattispecie, compresi il possesso utile e l'animus domini; tali elementi non possono essere presunti in modo automatico quando la disponibilità del bene origini da una consegna o da un precedente rapporto con il proprietario o con altro soggetto.
- Se il soggetto che detiene o possiede un immobile lo ha ricevuto da un terzo in forza di un rapporto originario non incompatibile con la detenzione, la trasformazione in possesso ad usucapionem richiede un atto di interversione chiaro, esterno e percepibile dal titolare del diritto.
- Il riconoscimento, anche tacito ma univoco, dell'altrui proprietà da parte del possessore interrompe il termine utile per usucapire ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c.; ciò vale anche quando il riconoscimento emerga da dichiarazioni rese in un verbale di accesso o in un atto pubblico.
- L'atto pubblico non prova la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, ma prova che quelle dichiarazioni sono state effettivamente rese; il giudice deve quindi valutare il significato giuridico della dichiarazione e non limitarvisi con argomentazioni solo formali.
- La motivazione della sentenza deve contenere un effettivo confronto con le deduzioni decisive delle parti: il mancato accertamento del titolo della disponibilità del bene e della continuità del possesso, o il ricorso a formule generiche, integra motivazione apparente e comporta cassazione con rinvio.
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