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Sentenza

Sentenza del 01/02/2024 n. 3005 - Corte di Cassazione

Liquidazione dell'imposta di registro - Decreto ingiuntivo - Principio di non dispersione della prova - Fascicolo informatico

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della liquidazione dell'imposta di registro (calcolata al minimo) relativa a un decreto ingiuntivo. In sede di appello la Commissione non aveva considerato documenti essenziali (copia del decreto ingiuntivo e della sentenza del TAR) ritenendoli non presenti negli atti, con conseguente affermazione che l'appellante non aveva fornito prova delle eccezioni sollevate. Il ricorrente denunciava violazione del principio di non dispersione della prova e omissione di acquisizione/esame del fascicolo telematico di primo grado, nonché violazione del contraddittorio e vizi motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi: i documenti prodotti in primo grado erano parte integrante del fascicolo telematico d'ufficio trasferito tramite SIGIT e quindi il giudice d'appello doveva prenderli in esame anche se non depositati nuovamente dalle parti. È stato richiamato il Decreto MEF 163/2013 (art. 14 e 18) e il principio di non dispersione della prova. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Campania in diversa composizione per riesame alla luce dell'intero fascicolo telematico; disposte le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.M. 163/2013 (Regolamento sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario), art. 14 (Fascicolo informatico)

    L'art. 14 dispone che la segreteria forma il fascicolo informatico contenente gli atti e i documenti informatici acquisiti dal SI.Gi.T.; il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio a condizione che contenga tutti gli atti e documenti.

    Il fascicolo informatico di primo grado, una volta formato, integra il fascicolo d'ufficio e contiene le produzioni di parte che devono considerarsi acquisite al processo anche per il grado successivo.

  • D.M. 163/2013, art. 18 (Trasmissione dei fascicoli)

    La trasmissione del fascicolo informatico avviene tramite il SI.GI.T. con modalità che assicurano data certa, integrità, autenticità e riservatezza.

    La trasmissione telematica tramite SIGIT garantisce l'integrità e l'autenticità del fascicolo trasferito alla Corte d'appello tributaria, rendendo quindi accessibili e vincolanti per il giudice gli atti in esso contenuti.

  • Principio di non dispersione della prova (giurisprudenza di legittimità richiamata)

    Principio secondo cui i documenti prodotti in un grado non perdono efficacia probatoria nei gradi successivi e non possono dipendere da scelte difensive successive.

    I fatti storico-documentali contenuti in documenti già acquisiti restano fonte di conoscenza per il giudice nei gradi successivi; il giudice d'appello deve esaminare tali documenti anche se la parte non li riproduce.

  • D.Lgs. 31/12/1992 n.546, art. 25

    Riferimento al concetto di fascicolo d'ufficio che il fascicolo informatico sostituisce se completo; utile per affermare che il fascicolo telematico ha efficacia sostitutiva del fascicolo cartaceo.

  • Codice di procedura civile, art. 347, comma 3 (richiamato)

    Norma processuale richiamata in relazione agli obblighi di deposito e acquisizione degli atti; censurata la falsa applicazione laddove si è omesso l'esame di atti già acquisiti.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    Fondamento dei motivi di nullità e vizio di motivazione invocati in cassazione (vizi di motivazione, omissione dell'esame di fatti decisivi, falsa applicazione di norme processuali).

Massime di principio

  • Nel processo tributario amministrato in modalità telematica, gli atti e i documenti presenti nel fascicolo informatico di primo grado sono acquisiti al fascicolo d'ufficio e devono essere considerati dal giudice d'appello anche se la parte non li deposita nuovamente.
  • La trasmissione del fascicolo tramite SIGIT garantisce integrità, autenticità e data certa; pertanto il mancato rinvio o mancato deposito ripetuto non legittima il giudice a ignorare documenti validamente acquisiti.
  • La mancata considerazione di documenti già presenti nel fascicolo telematico configura violazione del principio del contraddittorio e della corretta formazione del giudizio, con possibile cassazione e rinvio.
  • In caso di trattazione in camera di consiglio, il giudice deve comunque consultare il fascicolo telematico d'ufficio prima di dichiarare la mancanza di prove; le parti possono comunque richiedere esplicitamente l'acquisizione o la verbalizzazione della consultazione del fascicolo.
  • Per difensori e amministrazioni: verificare sempre che le produzioni siano effettivamente presenti e accessibili nel fascicolo informatico e segnalare esplicitamente al giudice la presenza di atti già acquisiti in primo grado se vi è rischio di omessa considerazione.

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