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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28928/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per il delitto di furto aggravato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la censura si limitava a riprodurre le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza offrire una critica argomentata alla decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il motivo è reputato inammissibile; ne emerge che la doglianza sul mancato riconoscimento deve essere proposta con critica specifica e non meramente reiterativa.

  • cod. proc. pen.

    La Corte applica la regola per cui il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello non assolve la funzione dell'impugnazione di legittimità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza autonoma elaborazione critica, motivi già dedotti in appello e già motivatamente disattesi dal giudice di merito.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede una specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata; non basta una mera affermazione di illogicità o contraddittorietà.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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