Ordinanza n. 14759/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 68 del 22 aprile 2026, recante «Costituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027», e segnatamente del suo articolo 2 (Destinatari), in parte qua, nella parte in cui, mediante elencazione tassativa e nominativa delle procedure concorsuali ammesse all'iscrizione negli elenchi regionali, omette di includere tra i destinatari i partecipanti al Concorso Straordinario-bis di cui al DD 1081/2022 che abbiano superato la prova disciplinare orale ex D.M. 28 aprile 2022, n. 108, così come dell'articolo 3, dell'articolo 4 e dell'articolo 5 del medesimo decreto, in parte qua, nella misura in cui presuppongono e danno attuazione alla predetta esclusione; b) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. AOODGPER n. 11321 del 29 aprile 2026, recante apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alla costituzione degli elenchi regionali per l'anno scolastico 2026/2027, in parte qua, nonché di ogni nota o comunicazione ministeriale correlata di trasmissione agli Uffici Scolastici Regionali; c) della procedura telematica predisposta sul Portale Unico del reclutamento (Piattaforma concorsi e procedure selettive) in attuazione del DM 68/2026 e dell'Avviso prot. AOODGPER n. 11321/2026, in parte qua, nella parte in cui non consente ai docenti partecipanti al Concorso Straordinario-bis DD 1081/2022 di selezionare la propria procedura concorsuale tra quelle utili all'iscrizione e, conseguentemente, di presentare validamente la domanda di partecipazione nella forma telematica esclusiva prescritta dall'Amministrazione; d) di tutti gli elenchi regionali, provvisori o definitivi, ove medio tempore costituiti e pubblicati dai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del DM 68/2026, in parte qua, nella parte in cui non includono i ricorrenti; nonché di ogni provvedimento individuale di diniego o di non inserimento, ancorché non conosciuto; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo dell'interesse dei ricorrenti, ivi compresi il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione reso nella seduta plenaria n. 162 del 16 marzo 2026 e gli avvisi degli USR di apertura delle funzioni; E PER L'ACCERTAMENTO della spettanza, in capo ai ricorrenti, dell'iscrizione, anche con riserva, negli elenchi regionali di cui all'art. 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027, quale effetto conformativo dell'annullamento, in qualità di partecipanti al Concorso Straordinario-bis DD 1081/2022 che hanno superato la prova disciplinare orale; E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente ad adottare ogni misura tecnica e amministrativa idonea a consentire ai ricorrenti la presentazione della domanda di iscrizione, mediante riapertura dei termini sul Portale del reclutamento (Piattaforma concorsi e procedure selettive) con inserimento del DD 1081/2022 tra le procedure selezionabili, ovvero, in subordine, mediante accettazione formale delle istanze cautelative e sostitutive già trasmesse via PEC personale quali domande di partecipazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Achille Maria Concetta il 4/8/2026: PER L'ANNULLAMENTO dei seguenti atti, tutti sopravvenuti alla notificazione del ricorso introduttivo e ad esso connessi, dei quali i ricorrenti hanno avuto conoscenza soltanto per effetto della loro progressiva pubblicazione sui siti istituzionali dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali: a) dei decreti con i quali i competenti Uffici Scolastici Regionali hanno costituito e pubblicato, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del D.M. 22 aprile 2026, n. 68, gli elenchi regionali di cui all'art. 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027, in parte qua, nella parte in cui non recano l'inserimento dei ricorrenti, e segnatamente: i. il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria prot. n. 278 del 12 giugno 2026, unitamente al successivo avviso di chiarimenti del 17 giugno 2026; ii. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R) n. 747 del 15 giugno 2026; iii. il decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche n. 993 del 16 giugno 2026; iv. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. AOODRLI n. 1542 del 16 giugno 2026; v. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo prot. m_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 8551 del 17 giugno 2026; vi. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Registro Decreti AOODRVE n. 2363 del 17 giugno 2026, pubblicato all'albo al n. 308/2026; vii. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti (U) n. 940 del 18 giugno 2026; viii. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna prot. m_pi.AOODRER.Registro Decreti (R) n. 526 del 22 giugno 2026; ix. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 20706 del 25 giugno 2026; x. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 32874 del 25 giugno 2026; xi. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 39023 del 29 giugno 2026, pubblicato in data 30 giugno 2026; xii. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 64739 del 1° luglio 2026; xiii. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte di pubblicazione degli elenchi regionali, di estremi non integralmente conoscibili dalla pubblicazione, adottato e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio nel giugno 2026; xiv. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di pubblicazione degli elenchi regionali, di estremi non integralmente conoscibili dalla pubblicazione, adottato e pubblicato sul portale ministeriale; xv. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di pubblicazione degli elenchi regionali, di estremi non integralmente conoscibili dalla pubblicazione, adottato e pubblicato sul portale ministeriale; xvi. il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna di pubblicazione degli elenchi regionali, di estremi non integralmente conoscibili dalla pubblicazione, adottato e pubblicato sul portale ministeriale; nonché di ogni ulteriore decreto di costituzione e pubblicazione degli elenchi regionali adottato da altro Ufficio Scolastico Regionale, ove e in quanto lesivo della posizione dei ricorrenti; b) degli elenchi regionali medesimi, allegati ai predetti decreti e dei medesimi parte integrante, per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto di interesse dei ricorrenti, in parte qua, nella parte in cui non ne recano l'inserimento e ne presuppongono l'esclusione; c) di tutti i decreti e provvedimenti successivi di ripubblicazione, integrazione, rettifica ed esclusione, in parte qua, nella parte in cui reiterano e consolidano la pretermissione dei ricorrenti, e segnatamente del decreto di esclusione dagli elenchi regionali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; del decreto di parziale ripubblicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R) n. 1007 del 27 luglio 2026, limitatamente alle classi di concorso A027, A031, A034, A044, A060, B011, B016 e AAAA; del decreto di ripubblicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del 28 luglio 2026; del decreto di ulteriore ripubblicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Registro Decreti AOODRVE n. 3042 del 29 luglio 2026, pubblicato all'albo al n. 377/2026; nonché di ogni ulteriore atto di ripubblicazione, rettifica o esclusione medio tempore adottato o adottando, ove e in quanto lesivo della posizione di taluno dei ricorrenti; d) del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito prot. AOOGABMI n. 136 del 10 luglio 2026, recante «Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2026/2027», e dei relativi Allegati A e B, in parte qua, nella parte in cui disciplinano e scandiscono temporalmente lo scorrimento degli elenchi regionali costituiti ai sensi del D.M. 68/2026 senza contemplare, tra gli aventi titolo, i partecipanti al Concorso Straordinario-bis DD 1081/2022 che abbiano superato la prova disciplinare orale; e) di ogni provvedimento individuale di diniego, di esclusione o di non inserimento eventualmente adottato nei confronti dei ricorrenti, ancorché non conosciuto né comunicato; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo dell'interesse dei ricorrenti; il tutto unitamente e in via derivata dagli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, e segnatamente dal Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 68 del 22 aprile 2026, e segnatamente dal suo articolo 2, del quale si reitera integralmente l'impugnazione. E PER L'ACCERTAMENTO della spettanza, in capo ai ricorrenti, dell'iscrizione, anche con riserva, negli elenchi regionali di cui all'art. 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027, secondo il punteggio da ciascuno conseguito, quale effetto conformativo dell'annullamento, in qualità di partecipanti al Concorso Straordinario-bis DD 1081/2022 che hanno superato la prova disciplinare orale. E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente e degli Uffici Scolastici Regionali intimati ad adottare ogni misura tecnica e amministrativa idonea a consentire l'inserimento dei ricorrenti negli elenchi regionali già pubblicati, mediante rettifica e ripubblicazione dei medesimi con l'indicazione della posizione spettante a ciascuno, e a sospendere ovvero a riservare, per l'effetto, l'assegnazione delle sedi e la stipulazione dei contratti per un contingente di posti corrispondente al numero dei ricorrenti, sino alla definizione del presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026, avviso ministeriale di apertura delle istanze, procedura telematica e successivi elenchi regionali per l'anno scolastico 2026/2027, nella parte in cui escludono i partecipanti al Concorso Straordinario-bis dagli elenchi regionali
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito e gli Uffici Scolastici Regionali hanno disciplinato e costituito gli elenchi regionali previsti dall'art. 399, comma 3-ter, del d.lgs. n. 297/1994 per l'anno scolastico 2026/2027. Contestano, in particolare, l'esclusione dei partecipanti al Concorso Straordinario-bis di cui al DD 1081/2022 che abbiano superato la prova disciplinare orale, l'impossibilità di presentare la domanda tramite la piattaforma telematica, la mancata inclusione negli elenchi regionali e gli atti successivi di ripubblicazione, rettifica ed esclusione. Hanno chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento della spettanza dell'iscrizione, anche con riserva, e la condanna delle amministrazioni all'adozione delle misure tecniche e amministrative necessarie. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità sostanziale dedotti, limitandosi a rilevare la necessità di convertire il rito, integrare il contraddittorio nei confronti di ulteriori amministrazioni ritenute parti necessarie e notificare il ricorso ai controinteressati mediante pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti riguardino una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e siano pertanto sottoposti al rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha disposto la conversione del rito. Ha inoltre ritenuto parti necessarie la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ordinando la notificazione nei loro confronti entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e il deposito della prova entro i successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità fissati dall'ordinanza n. 836 del 2019. La decisione sulla domanda principale e sulle eventuali misure cautelari è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR
La disposizione comporta l'applicazione del rito speciale e individua come parti necessarie le amministrazioni indicate dal comma 4; nel caso concreto il TAR ne ha disposto la conversione e ha ordinato la notificazione nei loro confronti.
art. 399, comma 3-ter, d.lgs. n. 297/1994
È la disposizione richiamata quale base degli elenchi regionali per i quali i ricorrenti chiedono l'inserimento.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, il giudice amministrativo deve applicare il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, anche mediante conversione del rito inizialmente seguito.
- Nel rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche nei loro confronti.
- Quando il numero dei controinteressati è particolarmente elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, fissando termini e modalità perentori a pena di improcedibilità.
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