Cassazione Penale, Sentenza n. 42751/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per ricettazione, sostituzione di persona e truffa (per aver ricevuto un assegno circolare contraffatto poi usato, sotto falso nome, per acquistare un ciclomotore). Il ricorso deduceva cinque motivi: 1) nullità per violazione del contraddittorio e legittimo impedimento dell'imputato a comparire in udienza d'appello; 2) censura sull'utilizzabilità dell'individuazione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria in assenza di ricognizione dibattimentale; 3) doglianza sulla fondatezza della ricettazione, sostenendo trattarsi piuttosto di contraffazione dell'assegno ad opera dello stesso imputato (riferimento al reato abrogato art. 485 c.p.); 4) vizio di motivazione per eccessiva valorizzazione dei precedenti e lacune probatorie (assenza di documenti sulla proprietà del mezzo e sulla vendita, mancanza di ricognizione personale); 5) omessa motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria (ricognizione, acquisizione documenti, accertamenti bancari).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivazioni principali: il giudizio d'appello si era svolto con contraddittorio cartolare (nessuna parte aveva richiesto discussione orale), quindi il legittimo impedimento a comparire non rileva; l'individuazione fotografica è stata ritenuta utilizzabile alla luce della conferma resa e del potere investigativo della P.G.; le censure sulla ricettazione sono generiche ed incomplete: non sono stati prodotti elementi specifici per dimostrare che l'imputato fosse l'autore della contraffazione anziché semplice ricettatore, e la giurisprudenza consente la condanna per ricettazione anche in assenza della prova positiva che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto; la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non è viziata perché la motivazione della Corte territoriale non mostra lacune decisive che avrebbero giustificato nuovi mezzi istruttori. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Usato per indicare le categorie di motivi di ricorso (vizi di motivazione, violazioni di legge, omessa motivazione). La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi specifici in relazione a tali lettere.
disciplina del legittimo impedimento a comparire
Non applicabile quando il giudizio d'appello si svolge con contraddittorio cartolare per assenza di richiesta di trattazione orale; in tale ipotesi la mancata comparizione per impedimento non determina nullità.
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8 e art. 23-bis; D.L. 198/2022 art. 8, conv. con modif. L. n.14/2023
disciplinano il rito cartolare in periodo emergenziale e le modalità di rinnovazione istruttoria
La Corte ha applicato la disciplina che consente la trattazione cartolare dell'appello in assenza di richiesta di discussione orale e ha ricordato che la rinnovazione istruttoria è un'eccezione regolata da tali disposizioni.
reato abrogato citato dalla difesa
Richiamato dalla difesa come possibile reato alternativo (contraffazione del titolo). La Corte ha ritenuto la censura generica e priva di elementi probatori concreti per sostenere la paternità della contraffazione.
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa per le ammende; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento di euro 3.000.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021 e altre pronunce citate in motivazione
Fornisce criteri interpretativi: ad esempio, per la ricettazione non è richiesta la prova positiva che l'imputato non abbia concorso nel reato presupposto; e chiarisce limiti e condizioni del rito cartolare e della rinnovazione istruttoria.
Massime di principio
- Se il giudizio d'appello si svolge con contraddittorio cartolare perché nessuna parte ha richiesto la trattazione orale, il legittimo impedimento a comparire dell'imputato non determina automaticamente nullità della sentenza; la comparizione personale è rilevante solo se sia stata richiesta la trattazione orale.
- Le identificazioni fotografiche effettuate dalla polizia giudiziaria possono essere utilizzate in dibattimento se la dichiarazione identificativa è confermata e se l'attività rientra nei poteri investigativi, fermo restando il controllo di eventuali vizi specifici nella catena probatoria.
- Nella ricettazione, la responsabilità può essere riconosciuta anche in assenza della prova positiva che l'imputato non abbia partecipato al reato presupposto: è sufficiente che non emerga il contrario; quindi l'onere della prova per l'accusa non richiede l'esclusione categoriale di ogni responsabilità nel delitto presupposto.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: occorre dimostrare, con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, l'esistenza di lacune o illogicità decisive che avrebbero potuto essere attenuate o eliminate mediante l'assunzione di specifiche prove in appello.
- In caso di ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa per le ammende; perciò le censure devono essere concrete e corredate da elementi probatori o di diritto chiari.
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