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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03299/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non decide sul merito della doglianza, ma dispone la riunione del procedimento n. 15233/2023 R.G. a quello più risalente n. 14171/2023 R.G., osservando che i due fascicoli riguardavano in realtà il medesimo ricorso per cassazione proposto dalla stessa parte e che il secondo deposito era stato effettuato prematuramente. Dal testo fornito non emerge una pronuncia finale sul ricorso nel merito.

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un pignoramento presso terzi promosso da una società creditrice per il recupero di un proprio credito verso la debitrice, il terzo pignorato aveva inizialmente reso una dichiarazione positiva e poi l'aveva revocata perché, nel frattempo, sulle somme era stato disposto un sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto prevalente il pignoramento, perché anteriore al sequestro, e aveva assegnato parte delle somme alla creditrice. La società incaricata della gestione del Fondo Unico Giustizia aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione, poiché le somme erano ormai confluite nel FUG. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma nel testo fornito la Corte non esamina il motivo di merito perché dispone la riunione del procedimento a un altro fascicolo, rilevando che si trattava in sostanza del medesimo ricorso già iscritto a ruolo in modo prematuro dalla controparte, prima della scadenza del termine di deposito ex art. 369, comma 1, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    richiamato come base del sequestro preventivo delle somme intervenuto nel corso della vicenda esecutiva

  • art. 617 c.p.c.

    indicato come rimedio di opposizione agli atti esecutivi utilizzato per contestare l'ordinanza di assegnazione

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    richiamato con riferimento al termine per il deposito del ricorso per cassazione, non ancora spirato al momento della prematura iscrizione a ruolo

Massime di principio

  • Quando più fascicoli di cassazione riguardano sostanzialmente il medesimo ricorso, la Corte può disporne la riunione per ragioni di economia processuale e coerenza decisionale.
  • La contestazione dell'ordinanza di assegnazione nell'esecuzione presso terzi può essere veicolata con opposizione agli atti esecutivi, ma nel caso in esame la Corte non è giunta a esaminare il merito della censura.
  • La prematura iscrizione a ruolo di un ricorso, prima della scadenza del termine di deposito previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., può incidere sulla gestione processuale dei fascicoli, imponendo la riunione al procedimento correttamente pendente.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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