Cassazione Penale, Ordinanza n. 35578/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la responsabilità dell'imputato per un tentato furto in concorso, aggravato dall'effrazione e dall'esposizione alla pubblica fede. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la responsabilità concorsuale fosse stata affermata solo in via presuntiva e che gli elementi probatori avrebbero dovuto indurre a dubitare della sua identificazione come uno dei soggetti sorpresi mentre tentavano di aprire la saracinesca di un esercizio commerciale con un trapano. La difesa contestava anche la configurabilità dell'effrazione, assumendo che il solo foro praticato nella saracinesca, senza apertura della stessa, non integrasse l'aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero sostanzialmente dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, in particolare sull'identificazione dell'imputato e sull'apprezzamento delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già valorizzato la segnalazione iniziale, il rinvenimento dell'imputato vicino al borsone con il trapano ancora caldo, la presenza di grimaldelli nell'auto e l'accertamento dell'effrazione da parte dei giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
viene richiamato per affermare l'inammissibilità delle censure che non sono deducibili in sede di legittimità, specie quando mirano a una rivalutazione del fatto e della prova.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
viene richiamato nel testo in relazione alla formulazione del motivo di ricorso.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dell'identificazione dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a prospettare una lettura alternativa dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
- L'errore denunciabile in cassazione deve investire realmente la legalità della decisione o un vizio argomentativo decisivo; non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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