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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30376/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione tra più sentenze irrevocabili di condanna, ha rideterminato la pena complessiva in anni 3 di reclusione ed euro 850,00 di multa. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza deducendo violazione degli artt. 671, 442 e 444 c.p.p. in relazione all'art. 81, comma 2, c.p., perché gli aumenti di pena per i reati satellite giudicati con riti speciali (patteggiamento e giudizio abbreviato) sarebbero stati determinati senza esplicitare se fossero stati previamente ridotti per effetto del rito, né sarebbe stato possibile desumerlo dalla motivazione. Il ricorso contestava quindi la corretta applicazione della riduzione conseguente al rito speciale e l'assenza di motivazione specifica sul calcolo degli aumenti in continuazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo quanto al trattamento sanzionatorio. Ha affermato che, in sede esecutiva, nel riconoscere la continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e reati definiti con patteggiamento o giudizio abbreviato, il giudice deve tenere conto della riduzione già concessa per il rito speciale: se il reato più grave è stato definito con rito speciale, la pena base va assunta già ridotta; se invece è satellite, l'aumento va commisurato alla pena già ridotta in cognizione. Nel caso concreto, l'ordinanza non spiegava se gli aumenti per i reati satellite giudicati con riti speciali includessero o meno tali riduzioni e non motivava adeguatamente sui singoli aumenti. Per questo la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuova determinazione della pena, rigettando il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    nel procedimento di esecuzione consente il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili, imponendo la rideterminazione della pena unica nel rispetto dei criteri applicabili ai riti definiti in cognizione

  • art. 442 c.p.p.

    riduzione di un terzo della pena

    nei reati definiti con giudizio abbreviato la riduzione deve essere applicata anche quando essi entrano nel calcolo della pena unica per continuazione in sede esecutiva

  • art. 444 c.p.p.

    la pena patteggiata deve essere considerata già ridotta; in sede di continuazione la riduzione per il rito speciale non può essere ignorata nel calcolo della pena unica

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    la pena per reato continuato va determinata individuando il reato più grave e aumentando la base per i reati satellite, con aumento distinto e motivato per ciascuno di essi

  • art. 56 c.p.

    richiamato come base normativa di un tentativo di furto oggetto di una delle sentenze poste in continuazione

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato nella sentenza di condanna posta in continuazione

  • art. 624 c.p.

    richiamato per il furto oggetto di una delle sentenze definitive

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante del furto oggetto di una delle sentenze definitive

  • art. 628, primo e secondo comma, c.p.

    richiamato per il delitto di rapina tentata oggetto di una delle sentenze definitive

  • art. 582 c.p.

    richiamato per lesioni personali oggetto di una delle sentenze definitive

  • art. 585 c.p.

    richiamato quale aggravante delle lesioni personali oggetto di una delle sentenze definitive

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come reato più grave posto a base del calcolo della pena unica

Massime di principio

  • In sede esecutiva, il giudice che riconosce la continuazione tra reati definiti con rito ordinario e reati definiti con patteggiamento o giudizio abbreviato deve rispettare le riduzioni di pena già conseguite in cognizione per i riti speciali.
  • Se il reato più grave è stato definito con rito speciale, la pena base della continuazione deve essere assunta già depurata della relativa riduzione; se il reato satellite è stato definito con rito speciale, l'aumento deve essere commisurato alla pena già ridotta e non alla pena originaria.
  • La determinazione della pena per reato continuato richiede una motivazione autonoma e distinta per ciascun aumento relativo ai singoli reati satellite, in modo da rendere verificabile il rispetto del principio di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • L'omessa indicazione del criterio seguito per gli aumenti di pena in continuazione, soprattutto quando coinvolgono reati definiti con riti speciali, comporta vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio e impone l'annullamento con rinvio sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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