Cassazione Penale, Sentenza n. 32083/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per il capo 2), dopo aver riqualificato quel fatto in tentata estorsione (artt. 110, 56, 629 c.p.). Il Procuratore sostiene che la descrizione del fatto originario non contiene gli elementi costitutivi dell'estorsione (in particolare la finalizzazione della minaccia a costringere la vittima a compiere un atto di disposizione patrimoniale) e che le minacce erano successive alla consumazione della truffa e miravano solo a impedire la querela, al più integrando tentativo di violenza privata. Inoltre il ricorrente censura la riqualificazione operata dal giudice come un illegittimo mutamento del fatto storico, vietato dagli artt. 521 e 521-bis c.p.p., e invoca l'abnormità del provvedimento per aver determinato una regressione anomala del procedimento (restituzione degli atti al PM per richiesta di rinvio a giudizio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto legittima la riqualificazione del fatto come tentata estorsione in quanto il Tribunale aveva adeguatamente motivato che le minacce erano strumentali a consolidare l'ingiusto profitto (ottenuto con la truffa) paralizzando la tutela della vittima (rinuncia a proporre querela e a chiedere la ripetizione dell'indebito). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'estorsione comprende anche le condotte che mirano a ottenere l'"impunità" e la rinuncia all'azione giudiziaria, e che il danno patrimoniale può consistere nella rinuncia ad azioni dirette a recuperare somme indebitamente pagate. Ha inoltre affermato il potere/dovere del giudice di procedere alla riqualificazione giuridica dei fatti per assicurare la corrispondenza dell'imputazione agli atti, senza che sia precluso un certo momento processuale per tale attività; la restituzione degli atti al pubblico ministero per esercitare l'azione nelle forme ordinarie (richiesta di rinvio a giudizio) è consequenziale e non costituisce abnormità o regressione illegittima del procedimento.
Norme richiamate
art. 12 lett. B) cod. proc. pen.
Richiamata per la connessione dei fatti tra i diversi capi di imputazione: il Tribunale ha ritenuto sussistente la connessione procedurale tra i reati contestati ai due imputati.
Gli artt. 110 e 56 riguardano il concorso di persone nel reato; l'art. 629 definisce il reato di estorsione. La Corte ha confermato la riqualificazione del capo 2) come tentata estorsione nei termini motivati dal Tribunale, ritenendo che la minaccia fosse funzionale a procurare un ingiusto profitto e a causare un danno patrimoniale (rinuncia alla tutela).
"chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare omettere qualche cosa"
Richiamato per spiegare il rapporto tra violenza privata e estorsione: l'art. 629 ingloba la fattispecie di cui all'art. 610 quando alla costrizione si aggiunge l'evento del procurare un ingiusto profitto con altrui danno.
art. 521 e 521-bis cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come limiti al mutamento del fatto storico; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non impediscano al giudice di riqualificare i fatti quando ciò sia necessario per assicurare la corrispondenza tra imputazione e atti e, se la riqualificazione impone diverse forme di esercizio dell'azione, la restituzione degli atti al PM è corretta.
artt. 432, 516, 517, 518, 521 e 521-bis cod. proc. pen.
Norme menzionate a titolo esemplificativo dal ricorrente quali casi in cui il pubblico ministero può modificare l'imputazione; la Corte segnala però che il potere di riqualificazione del giudice è autonomo e finalizzato alla corrispondenza dell'imputazione agli elementi emersi.
Citato dal ricorrente in relazione alla configurabilità di reati di violenza privata; la Corte però ha ritenuto che i fatti, considerati nel loro complesso, siano compatibili con la configurazione di estorsione e non solo di violenza privata.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio della ragionevole durata del processo: la Corte osserva che il giudice non è tenuto ad attendere l'istruttoria dibattimentale per rilevare nullità evidenti ab initio, perché ciò sarebbe contrario alla ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Il giudice ha il potere (e talvolta il dovere) di riqualificare giuridicamente il fatto contestato per garantire la corrispondenza dell'imputazione agli atti; tale potere non è limitato a un preciso momento processuale.
- La riqualificazione che impone forme diverse di esercizio dell'azione penale (es. da citazione diretta a richiesta di rinvio a giudizio) legittima la restituzione degli atti al pubblico ministero e non configura di per sé un'abnormità o una regressione illegittima del procedimento.
- Il reato di estorsione (art. 629 c.p.) può ricomprendere minacce dirette a ottenere la rinuncia della vittima a esercitare diritti (es. presentare querela o ottenere la restituzione di somme), poiché il danno patrimoniale comprende anche la rinuncia a pretese o azioni volte a recuperare un indebito.
- Non è sufficiente censurare la riqualificazione come mutamento illecito del fatto storico senza confrontarsi con la motivazione del giudice: la ricostruzione logico-temporale e la valutazione della strumentalità delle minacce sono elementi decisivi per la configurazione del reato.
- Il pubblico ministero non può invocare l'abnormità del provvedimento soltanto perché esso comporta la necessità di compiere atti diversi (restituzione degli atti, richiesta di rinvio a giudizio); in un sistema che non ammette conflitto PM-giudice, il PM è tenuto ad ottemperare quando la riqualificazione è fondata.
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