Sentenza del 05/02/2016 n. 2278 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Agevolazioni prima casa - Disciplina prevista dall'art. 1 del d.l. n. 16 del 1993 - Condizioni - Impossidenza di altro alloggio idoneo ad abitazione - Inidoneità abitativa soggettiva - Nozione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ritenendo che i contribuenti possedessero già un altro immobile idoneo ad abitazione nello stesso Comune. I contribuenti hanno sostenuto che l'immobile preesistente fosse concretamente inidoneo alle esigenze del loro nucleo familiare, composto anche da due figli di sesso diverso costretti a condividere la stessa camera. In Cassazione hanno inoltre contestato l'assenza di giudicato sulla questione e la motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei contribuenti e confermato la sentenza della CTR, che aveva ritenuto legittimo il recupero delle imposte e delle sanzioni. La Corte ha chiarito che l'idoneità dell'abitazione preposseduta deve essere valutata in senso soggettivo, considerando le concrete esigenze abitative dell'acquirente e della sua famiglia; tuttavia, nel caso concreto, i contribuenti non avevano fornito una prova sufficiente dell'inidoneità dell'immobile. La mera scomodità derivante dalla condivisione della camera tra figli di sesso diverso non è stata ritenuta sufficiente. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l'Agenzia non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75
Il compratore deve dichiarare, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale.
Il requisito dell'assenza di altro immobile idoneo non va valutato esclusivamente in astratto o secondo caratteristiche oggettive dell'alloggio, ma considerando concretamente le esigenze abitative dell'acquirente e del suo nucleo familiare.
D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, commi da 1 a 5, convertito dalla L. 5 aprile 1985, n. 118
La disciplina richiamata costituisce la base normativa delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della cosiddetta prima casa.
D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, art. 5-bis, convertito dalla L. 23 dicembre 1986, n. 899
La norma è richiamata quale modifica della disciplina previgente sulle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
La disposizione sul giudicato è stata invocata dai contribuenti, ma la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato sulla questione dell'idoneità dell'immobile, poiché l'Agenzia aveva contestato tale profilo in appello.
Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte ha ritenuto che l'appello dell'Ufficio contenesse una specifica censura relativa all'inidoneità dell'immobile, rendendo ammissibile l'esame della questione nel giudizio di secondo grado.
Massime di principio
- Per conservare le agevolazioni prima casa, il possesso di un altro immobile nello stesso Comune non determina automaticamente la decadenza: occorre verificare se tale immobile sia concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente e della sua famiglia.
- L'inidoneità abitativa è valutata in senso soggettivo, ma deve essere dimostrata con elementi concreti, come dimensioni insufficienti, caratteristiche strutturali incompatibili, indisponibilità dell'immobile o altre circostanze oggettivamente verificabili.
- La semplice scomodità, una diversa organizzazione degli spazi o la condivisione della camera tra figli, senza ulteriori elementi probatori, può non essere sufficiente a dimostrare l'inidoneità dell'alloggio.
- Chi invoca l'inidoneità dell'immobile preposseduto ha l'onere di fornire una prova specifica e documentata delle effettive esigenze familiari e delle caratteristiche dell'abitazione.
- La questione dell'idoneità dell'immobile può essere esaminata in appello se l'Amministrazione finanziaria ha contestato specificamente la relativa statuizione della sentenza di primo grado; in tal caso non si forma giudicato sul punto.
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