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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20905/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto già condannato in Germania a pena detentiva integralmente espiata, al quale era stata applicata una misura successiva di "sorveglianza della condotta" con obblighi periodici di presentazione e di comunicazione dei cambi di domicilio. Per la violazione di tali prescrizioni, nell'ambito di un nuovo procedimento penale tedesco, era stato emesso un mandato di arresto processuale e la Corte d'appello di Ancona aveva disposto la consegna alla Germania. Il ricorso deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 18 e 18-bis della l. n. 69/2005, sostenendo che la consegna dovesse essere rifiutata perché il ricorrente aveva un radicamento in Italia e la pena o misura avrebbe potuto essere eseguita in Italia; in secondo luogo, la violazione dell'art. 2 della l. n. 69/2005 e dell'art. 6 CEDU per sproporzione della custodia in carcere rispetto al fatto contestato, considerato che la pena principale era già stata interamente scontata.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che non era stato neppure allegato il requisito del radicamento almeno quinquennale necessario per il rifiuto della consegna del cittadino italiano o del residente/dimorante stabile e che, comunque, nel caso di mandato di arresto processuale il tema avrebbe potuto al più porre una condizione ex art. 19, comma 2, l. n. 69/2005 e non il rifiuto della consegna. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il provvedimento impugnato non aveva verificato un presupposto essenziale: la natura giuridica della "sorveglianza della condotta" prevista dall'ordinamento tedesco, necessaria per stabilire la doppia punibilità richiesta dall'art. 7, comma 1, l. n. 69/2005. La Corte ha spiegato che, a seconda dell'inquadramento della misura (pena accessoria, misura di prevenzione, misura di sicurezza), la violazione delle prescrizioni può essere o meno penalmente rilevante anche in Italia; poiché tale accertamento mancava, la sentenza della Corte d'appello è stata annullata con rinvio per acquisire informazioni integrative e riesaminare il punto.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, l. 22 aprile 2005, n. 69

    quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la Corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno

    Il rifiuto della consegna presuppone un radicamento reale e non estemporaneo nello Stato italiano, desumibile da indici rivelatori; nel caso concreto mancava persino l'allegazione del requisito del radicamento quinquennale. La norma non era comunque applicabile in modo diretto a un mandato di arresto processuale.

  • art. 19, comma 2, l. 22 aprile 2005, n. 69

    Nel caso di mandato processuale, il tema dell'esecuzione in Italia non comporta il rifiuto della consegna ma eventualmente l'applicazione della relativa condizione prevista dalla norma.

  • art. 7, comma 1, l. 22 aprile 2005, n. 69

    l'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato

    La doppia punibilità richiede che il fatto storico sia penalmente rilevante anche secondo la legge italiana, senza necessità di perfetta coincidenza tra le fattispecie incriminatrici dei due ordinamenti.

  • art. 388 c.p.

    La Corte osserva che, prima facie, non appare configurabile la fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ma questa valutazione non è decisiva perché occorre prima qualificare la misura tedesca.

  • art. 389 c.p.

    Se la misura tedesca fosse assimilabile a una pena accessoria, la violazione delle relative prescrizioni sarebbe penalmente rilevante anche in Italia, poiché la norma incrimina l'inosservanza delle pene accessorie e dei divieti o obblighi da esse derivanti.

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Se la misura tedesca fosse equiparabile alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la violazione delle prescrizioni sarebbe penalmente sanzionata anche nell'ordinamento italiano.

  • art. 231 c.p.

    Se la misura tedesca fosse assimilabile alla libertà vigilata come misura di sicurezza, la violazione delle prescrizioni non costituirebbe reato nell'ordinamento italiano, ma produrrebbe solo effetti esecutivi sulla misura.

  • art. 145.a codice penale tedesco

    È la disposizione tedesca che incrimina la violazione delle istruzioni della sorveglianza sulla condotta, base del procedimento estero.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in rapporto al principio di proporzionalità della misura custodiale, ma il tema è assorbito dall'accoglimento sul mancato accertamento della doppia punibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di consegna fondato su mandato di arresto europeo, quando la richiesta riguarda la violazione di una misura o prescrizione straniera, il giudice deve accertare preliminarmente la natura giuridica dell'istituto estero, perché da tale qualificazione dipende la verifica della doppia punibilità.
  • La doppia punibilità non richiede identità tra le fattispecie incriminatrici dei due ordinamenti, ma esige che il fatto storico sia penalmente rilevante anche nell'ordinamento italiano, a prescindere dal nomen iuris e dal diverso trattamento sanzionatorio.
  • Se la misura straniera è assimilabile a una pena accessoria o a una misura di prevenzione, la sua violazione può integrare reato anche in Italia; se invece è riconducibile a una misura di sicurezza assimilabile alla libertà vigilata, la mera trasgressione degli obblighi può non avere autonoma rilevanza penale.
  • Il rifiuto della consegna del residente stabile richiede la dimostrazione di un effettivo radicamento nel territorio nazionale; in mancanza del requisito temporale e fattuale, la relativa censura è manifestamente infondata.
  • Nel mandato di arresto processuale, le questioni di esecuzione in Italia non operano come causa di rifiuto della consegna nei termini previsti per i mandati emessi ai fini dell'esecuzione di pena o misura di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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