Cassazione Civile, Ordinanza n. 24317/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’adesione alla definizione agevolata della controversia tributaria comporta rinuncia alla lite pendente. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, richiamando la ratio premiale della definizione agevolata, e ha escluso l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato per l’inammissibilità sopravvenuta.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, confermativa di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2006. L’accertamento era fondato, secondo l’Ufficio, sull’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso del giudizio di legittimità la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per acquisire informazioni sulla definizione agevolata della lite; successivamente l’Agenzia comunicava che la contribuente era stata ammessa alla definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022 mediante rateizzazione del dovuto, con ultimazione dei pagamenti indicata al 30/11/2023, ma senza prova in atti dell’ultima rata. La Corte ha ritenuto che la presentazione dell’istanza di definizione comportasse rinuncia alla lite pendente e, quindi, sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
L’adesione alla definizione agevolata della lite, anche mediante piano di rateizzazione del dovuto, implica la rinuncia alla controversia pendente e determina carenza di interesse alla decisione del ricorso.
art. 13 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità sopravvenuta per adesione alla definizione agevolata non ricorrono le condizioni per imporre il pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La presentazione dell’istanza di definizione agevolata di una lite tributaria determina, di regola, rinuncia alla controversia pendente e fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione del giudizio.
- La sopravvenuta carenza di interesse processuale comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se la definizione agevolata risulti ammessa con pagamento rateale non ancora integralmente documentato nel fascicolo.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta per adesione a una procedura premiale di definizione della lite, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla finalità incentivante dell’istituto.
- L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per adesione alla definizione agevolata non integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
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