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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24191/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La vicenda origina dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito fondato su due decreti ingiuntivi. Il giudice delegato aveva ammesso solo la somma relativa a uno dei provvedimenti e aveva rigettato la domanda per l'altro decreto ingiuntivo, ritenendolo non opponibile alla massa perché privo, prima della dichiarazione di fallimento, dell'attestazione di esecutorietà prevista dall'art. 647 c.p.c. e perché la restante documentazione era ritenuta insufficiente. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha confermato il rigetto osservando che, in mancanza di tale attestazione, non risultavano prodotte le autodichiarazioni del direttore generale dell'opponente richiamate dall'art. 635 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la fondazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 653, 654, 308 e 327 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo doveva considerarsi opponibile alla massa perché, prima del fallimento, era già passata in giudicato l'ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione a quel decreto; di conseguenza, il monitorio avrebbe acquistato efficacia esecutiva ex art. 635 c.p.c. e sarebbe stato opponibile ai creditori anteriori anche senza la successiva attestazione ex art. 647 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il decreto ingiuntivo opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare quando, prima della dichiarazione di fallimento, sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell'opposizione oppure un'ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione, essendo irrilevante che non sia stata ancora formalmente attestata l'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. o non sia stato emesso il decreto di esecutività ex art. 654 c.p.c. Poiché dagli atti risultava che l'ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione era anteriore al fallimento, il credito doveva considerarsi opponibile alla massa. Il decreto del tribunale è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Catania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma processuale asseritamente violata, senza svolgervi una specifica interpretazione autonoma nel testo della decisione

  • art. 635 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che, a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo avrebbe acquisito efficacia esecutiva e dunque opponibilità al fallimento

  • art. 647 c.p.c.

    la Corte precisa che la mancanza dell'attestazione di esecutorietà non è निर्णisiva se, prima del fallimento, sia già divenuta definitiva l'ordinanza di estinzione dell'opposizione

  • art. 653 c.p.c.

    richiamato come disposizione che disciplina l'efficacia del decreto ingiuntivo a seguito della definizione del giudizio di opposizione; la Corte afferma che l'opponibilità alla massa non dipende in modo decisivo dalla formale dichiarazione di esecutorietà ai sensi di tale norma

  • art. 654 c.p.c.

    richiamato dal principio di diritto enunciato come decreto di esecutività irrilevante, se pronunciato prima dell'apertura del concorso; la opponibilità discende invece dalla definitività del provvedimento che definisce l'opposizione

  • art. 308 c.p.c.

    menzionato nel motivo come norma processuale asseritamente violata in relazione all'estinzione del giudizio di opposizione

  • art. 327 c.p.c.

    menzionato nel motivo per sostenere il passaggio in giudicato dell'ordinanza di estinzione prima del fallimento

  • art. 2909 c.c.

    invocato dalla ricorrente per fondare l'efficacia di giudicato del provvedimento che aveva estinto il giudizio di opposizione

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa dei creditori se, prima della dichiarazione di fallimento, l'opposizione sia stata definitivamente definita con sentenza di rigetto o con ordinanza di estinzione non più impugnabile per decorso dei termini.
  • Ai fini dell'opponibilità al fallimento, è irrilevante che non sia stata ancora rilasciata l'attestazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo o che non sia stato emesso il decreto di esecutività: ciò che conta è la definitività del provvedimento che chiude il giudizio di opposizione prima dell'apertura della procedura concorsuale.
  • In materia concorsuale, la verifica sull'opponibilità del credito monitorio alla massa va condotta avendo riguardo alla situazione processuale esistente prima del fallimento e al consolidamento del titolo, non a meri adempimenti formali successivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoDecreto ingiuntivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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