Cassazione Penale, Sentenza n. 20754/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/11/2023 che aveva confermato il decreto del G.I.P. del 25/10/2023, disponendo il sequestro impeditivo del dispositivo "ACRYOS" (art. 646 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione delle norme sul deposito telematico (art. 87, comma 6-bis, dlgs n.150/2022 e art. 111-bis c.p.p.), sostenendo che la querela di SELLA Leasing S.p.A., presentata non personalmente ma tramite difensore e depositata in formato cartaceo presso la Questura, avrebbe dovuto essere inoltrata esclusivamente tramite il Portale del Processo Penale Telematico; la mancata trasmissione telematica avrebbe reso l'atto inefficace e di conseguenza illegittimo il provvedimento di sequestro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che l'obbligo di deposito esclusivamente telematico previsto dall'art. 111-bis c.p.p. e dall'art. 87, comma 6-bis, dlgs n.150/2022 si applica agli atti posti nell'ambito del procedimento penale e normalmente diretti alla Procura della Repubblica; la querela presentata presso gli uffici delle Forze dell'Ordine non rientra in tale obbligo e il Portale è strumento di supporto per gli uffici giudiziari, non per le Forze dell'Ordine. Per questi motivi il vizio dedotto non è stato ritenuto fondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma come riferita agli atti e ai gradi del procedimento penale disciplinati nel capo secondo del codice: obbligo telematico sussiste all'interno del procedimento penale (quindi per gli atti diretti alla Procura/uffici giudiziari), non per atti che si collocano al di fuori dell'iscrizione della notizia di reato (quali le querela presentate alle Forze dell'Ordine).
art. 87, comma 6-bis, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
«Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti ... il deposito ... della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale ... negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico».
La disposizione obbliga il deposito telematico della querela solo se essa è destinata alla Procura della Repubblica (ad esempio quando la presenta il difensore), non estendendo l'obbligo agli uffici delle Forze dell'Ordine; la Corte la legge in senso circoscritto e contestuale alla ricezione degli atti da parte degli uffici giudiziari.
art. 336 cod. proc. pen. (querela)
La querela è atto che può essere presentato direttamente dal querelante o tramite difensore; la Corte distingue il luogo/ufficio di presentazione (Procura vs Forze dell'Ordine) ai fini dell'obbligo telematico.
Usata per sottolineare la delimitazione sistematica: il capo secondo del codice disciplina gli atti del procedimento penale e l'art. 111-bis riguarda quegli atti interni al procedimento, non gli atti preparatori esterni.
Norma penale che disciplina il reato a fondamento del sequestro impeditivo (reato denunciato/contestato): la sentenza si limita a considerare il reato come oggetto originario del provvedimento cautelare, senza pronunciarsi sulla fondatezza del capo di imputazione.
art. 415-bis, art. 410, art. 333, art. 107 cod. proc. pen.
Norme citate nel comma 6-bis dell'art. 87 come esempi di atti per i quali il regolamento prevede il deposito telematico presso le procure; servono alla Corte per mostrare che l'elenco è riferito agli atti diretti alla Procura/uffici giudiziari.
Norma processuale da cui è stata tratta la condanna alle spese e la sanzione in favore della Cassa delle ammende per impugnazione manifestamente infondata/inammissibile.
Massime di principio
- L'obbligo di deposito esclusivamente telematico (tramite Portale del Processo Penale Telematico) va interpretato in senso funzionale: si applica agli atti destinati agli uffici giudiziari (Procura/Tribunale) nell'ambito del procedimento penale, non automaticamente a ogni atto presentato alle Forze dell'Ordine.
- La querela presentata presso una Questura, un Commissariato o l'Arma dei Carabinieri in formato cartaceo resta valida se correttamente ricevuta da tali uffici; l'assenza di deposito telematico verso il Portale non la invalida quando la norma che impone la telematicità è limitata agli uffici delle Procure.
- Prima di dedurre nullità o inefficacia di un atto per mancata trasmissione telematica, verificare se la disposizione che impone la telematicità è espressamente riferita all'ufficio destinatario (Procura) o al singolo tipo di procedimento: la portata della norma è essenziale per valutare la sanzione processuale.
- Il Portale del Processo Penale Telematico è strumento predisposto principalmente per la ricezione degli atti dagli operatori del processo verso gli uffici giudiziari; non può essere interpretato come canale sostitutivo obbligatorio per gli atti ricevuti dalle Forze dell'Ordine a meno che la legge non lo preveda espressamente.
- Le impugnazioni basate su errori di interpretazione nella materia del deposito telematico possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende se ritenute temerarie o frutto di colpa nella scelta dei motivi di impugnazione.
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