Cassazione Penale, Ordinanza n. 21742/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non si confrontavano con la sentenza impugnata. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione, furto e tentato furto aggravato. Dal testo emerge che il ricorso non si confrontava specificamente con la motivazione della decisione impugnata e veniva ritenuto generico. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva già esaminato puntualmente il compendio probatorio, valorizzando le immagini della videosorveglianza, ritenute corrispondenti all'imputato, nonché l'allontanamento desumibile dalla violazione del sistema elettronico di sorveglianza mediante braccialetto elettronico nello stesso orario dei delitti. È stata inoltre richiamata, come logica giustificazione del diniego, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali, tra cui due per evasione.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente nel riferimento al tentato furto aggravato; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
È la base del delitto di evasione oggetto di conferma della condanna; la Corte non ne discute il contenuto ma ne presuppone la sussistenza alla luce degli elementi probatori valorizzati in appello.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è ritenuto logicamente motivato dai numerosi precedenti penali dell'imputato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; motivi meramente generici sono inammissibili.
- La Corte di cassazione non rivaluta il compendio probatorio quando la sentenza di merito abbia già svolto un esame puntuale e coerente delle prove decisive.
- Ai fini del delitto di evasione, la prova dell'allontanamento può essere desunta anche dalla violazione del sistema di sorveglianza elettronica, se corroborata da ulteriori elementi probatori convergenti.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sui precedenti penali dell'imputato, ove la motivazione sia logica e non apparente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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