Cassazione Penale, Ordinanza n. 05597/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non sindacabili in legittimità le censure rivolte al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, poiché la decisione di merito era adeguatamente motivata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, lamentando esclusivamente profili attinenti al trattamento sanzionatorio: in particolare il diniego delle attenuanti generiche e la mancata riduzione della pena al minimo edittale. La Corte di cassazione rileva che le doglianze mirano a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con specifico richiamo alla mancanza di elementi positivamente valorizzabili e ai precedenti, anche specifici, dell'imputato, oltre che alla congruità della pena irrogata.
Norme richiamate
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; dopo la modifica del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato come fonte della modifica dell'art. 62-bis c.p. che ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.
È richiamata come legge di conversione del D.L. n. 92/2008, rilevante per la modifica dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito motivi sulla mancanza di elementi positivi da valorizzare, senza che la sola incensuratezza dell'imputato sia sufficiente a imporne la concessione.
- Le censure che sollecitano una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio o della congruità della pena, in presenza di motivazione non manifestamente illogica, non sono deducibili in cassazione se mirano a una rivalutazione del merito.
- La congruità della pena e il giudizio sulle attenuanti generiche sono apprezzamenti riservati al giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione effettivi e decisivi.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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