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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18917/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando, come unico motivo, l'erroneo giudizio di comparazione tra circostanze opposte: in particolare, deduceva che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse una valutazione discrezionale tipica del merito, insindacabile in sede di legittimità se non manifestamente arbitraria o illogica e se sorretta da motivazione sufficiente. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata, richiamata per relationem alla pagina 3, è stata ritenuta adeguata perché aveva giustificato l'equivalenza sulla base della sua idoneità ad assicurare l'adeguatezza della pena irrogata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche rilevano ai fini del giudizio di comparazione con le aggravanti, ma il relativo bilanciamento è rimesso al giudice di merito nei limiti della ragionevolezza e della sufficienza della motivazione.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o carenza assoluta di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931

    La motivazione che giustifica l'equivalenza tra circostanze può essere sufficiente quando il giudice la ritenga la soluzione più idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena in concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è un apprezzamento di merito e non può essere rivalutato in cassazione se è sorretto da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
  • La doglianza che si limita a prospettare una diversa ponderazione delle circostanze non integra, di regola, un vizio di legittimità.
  • È sufficiente, ai fini della tenuta della motivazione sul bilanciamento, una giustificazione che colleghi la soluzione prescelta all'adeguatezza della pena in concreto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
  • La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in tema di bilanciamento delle circostanze, salvo che la motivazione sia del tutto apparente o manifestamente irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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