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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15245/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratori)

La controversia

Nel giudizio di merito il curatore del fallimento di una società aveva agito ex art. 146 l.fall. contro gli amministratori succedutisi nel tempo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la mancata corretta tenuta delle scritture contabili e per diverse operazioni societarie non giustificate documentalmente (pagamenti non annotati, prelevamenti non attestati, mancata annotazione di fatture di acquisto a fronte di cessioni di merce, incassi in contanti). Il tribunale aveva liquidato il danno in misura pari alla differenza tra passivo e attivo fallimentare. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la curatela avesse assolto l'onere di provare la fonte del diritto e che, in difetto di contabilità, gravasse sugli amministratori dimostrare la correttezza delle singole operazioni. In cassazione gli amministratori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 210 c.p.c., per avere la corte d'appello invertito l'onere della prova e non richiesto alla curatela la dimostrazione delle condotte illecite, oltre a ritenere che dovessero essere i convenuti a chiedere l'esibizione dei documenti; 2) violazione degli artt. 2392 e ss. c.c. e 146 l.fall., per aver liquidato il danno automaticamente sulla base del deficit fallimentare, senza verificare i presupposti per una liquidazione equitativa e il necessario nesso causale tra condotta degli amministratori e danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della corte d'appello di Palermo e rinviato alla medesima corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha ritenuto fondati i motivi perché la sentenza impugnata aveva omesso di collegare causalmente le irregolarità contabili ad un concreto danno patrimoniale e aveva finito per attribuire automaticamente l'intero deficit fallimentare a una mala gestio non specificamente individuata. Ha precisato che la mancata o irregolare tenuta delle scritture non basta, da sola, a giustificare la condanna risarcitoria né la liquidazione del danno nella misura della differenza tra passivo e attivo; tale criterio è utilizzabile solo come parametro di liquidazione equitativa, ove ne ricorrano i presupposti e sia comunque allegato e provato, almeno in via presuntiva, un inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno.

Norme richiamate

  • art. 146 legge fallimentare

    attribuisce al curatore l'azione di responsabilità contro gli amministratori, ma non esonera dall'onere di provare il danno e il nesso causale tra condotta gestoria e pregiudizio.

  • art. 2392 c.c.

    la responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, ma richiede comunque la prova della condotta di mala gestio e del danno causalmente ricollegabile.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il danno e il nesso di causalità incombe su chi agisce in giudizio; non si può presumere automaticamente il deficit fallimentare come danno risarcibile.

  • art. 210 c.p.c.

    non può essere usato per spostare automaticamente sul convenuto l'onere probatorio quando l'attore non abbia allegato e provato i fatti costitutivi della domanda.

  • artt. 2390 e seg. c.c.

    richiamati nel motivo come base della responsabilità gestoria, ma la Corte ribadisce che la liquidazione del danno deve rispettare i criteri probatori e causalistici propri dell'azione di responsabilità.

Massime di principio

  • Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 l.fall., la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori non elimina l'onere dell'attore di provare il danno e il nesso causale tra la condotta gestoria contestata e il pregiudizio subito dalla società.
  • La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non legittima di per sé la condanna dell'amministratore per l'intero deficit fallimentare: occorre pur sempre individuare condotte, anche solo astrattamente, idonee a causare un danno patrimoniale.
  • Il criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare può operare solo come parametro di liquidazione equitativa, e non come automatismo risarcitorio, quando sia impossibile quantificare esattamente il danno ma sia stata già fornita prova, almeno presuntiva, dell'esistenza di condotte dannose.
  • La carenza documentale può incidere sulla prova del danno, ma non sostituisce l'accertamento del nesso eziologico tra singole irregolarità gestorie e specifiche conseguenze patrimoniali sfavorevoli.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriLiquidazione giudiziale
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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