Cassazione Penale, Sentenza n. 27976/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione della Corte d'appello di Trieste che, riformando il primo grado, aveva assolto Andreossi requalificando il fatto come ingiuria e aveva revocato le statuizioni civili. Il ricorrente sosteneva (1) che la mancata percezione immediata delle espressioni offensive nel blog imponeva la qualificazione come diffamazione e non come ingiuria; (2) che non sussistevano i presupposti per applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 599, secondo comma, cod. pen., posto che l'imputata aveva ammesso di essersi "divertita" ad usare espressioni offensive celandosi dietro uno pseudonimo. Il motivo è stato sviluppato entro i limiti dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha distinto tra ingiuria "commessa alla presenza di piu' persone" (fattispecie depenalizzata) e diffamazione in contesti di comunicazione non contestuale/ non immediatamente percepita dall'offeso. Ha affermato che l'invio di espressioni offensive in un blog/chat non immediatamente percepite dall'offeso integra la diffamazione. Ha inoltre rilevato carenze motivazionali della sentenza impugnata in relazione alla valutazione della causa di non punibilità per provocazione (art. 599, comma 2), dato che la Corte territoriale non ha esaminato compiutamente il complesso delle dichiarazioni dell'imputata. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata "agli effetti civili" e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.) per un nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese civili.
Norme richiamate
art. 599 cod. pen. (secondo comma)
Richiamata come causa di non punibilita' (provocazione). La Corte osserva che la causa non ha natura di scriminante ma di scusante: elimina la "rinnovproverabilita'" dell'agente ma non l'illiceita' del fatto né l'obbligo risarcitorio a carico dell'autore, ove applicabile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso e' stato formulato entro i limiti di tale disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma in materia di processo penale telematico; qui richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione.
Consente alla Cassazione di annullare la sentenza impugnata agli effetti civili e di rinviare al giudice civile competente per nuovo giudizio; la Corte l'ha applicata per disporre il rinvio per le statuizioni civili.
Massime di principio
- In tema di offese diffuse attraverso strumenti di comunicazione elettronica, la distinzione rilevante e' tra offesa percepita contestualmente (ossia con "presenza" dell'offeso, anche virtuale e sincrona) — che tende a configurare ingiuria depenalizzata — e offesa inviata/recapitata senza percezione immediata da parte dell'offeso — che puo' integrare diffamazione.
- L'invio di messaggi offensivi in chat/blog/e-mail non immediatamente e contestualmente percepiti dall'offeso va valutato alla stregua della diffamazione, con conseguente mantenimento della rilevanza penale e della potenziale responsabilita' civile.
- La causa di non punibilita' per provocazione prevista dall'art. 599, comma 2, quando invocata, deve essere adeguatamente motivata dal giudice: si tratta di una scusante che incide sulla rilevabilita' della colpa/rei, ma non elimina automaticamente l'illiceita' del fatto ai fini civilistici.
- Il giudice di merito deve esaminare in modo completo il contesto fattuale e tutte le dichiarazioni dell'imputato quando valuta l'eventuale applicazione di cause di non punibilita' o altre attenuanti, pena l'annullamento per carenze motivazionali.
- Per chi subisce offese online e non le percepisce immediatamente, e' utile documentare la diffusione (screen, log, testimoni) e chiedere valutazione della qualificazione tra ingiuria e diffamazione, poiche' la qualificazione incide su conseguenze penali e civili.
- Nei casi simili, le parti civili possono ottenere l'annullamento delle statuizioni civili in Cassazione se la motivazione del giudice di merito e' insufficiente sul punto della qualificazione del fatto o sull'applicazione di cause di non punibilita'.
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